Newsletter n. 15 / Settembre 2021
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Giovanna BRATTI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
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Diamo così seguito al nostro precedente articolo pubblicato, lo scorso 15 aprile, sulla Newsletter n. 08 di Confindustria Chieti Pescara; contributo allora intitolato: “Patteggiamento senza pagamento del debito fiscale ed insussistenza del reato. I nuovi orientamenti della cassazione, favorevoli al contribuente, in tema di reati tributari”.
Tale integrazione, infatti, si è resa necessaria alla luce dei recentissimi ed ulteriori sviluppi della giurisprudenza di legittimità sul tema.
Ma procediamo con ordine.
Come noto, la L. n. 157/2019 ha modificato il D. Lgs. n. 74/2000 a distanza di soli 5 anni dalla precedente riforma; già contenuta nel D. Lgs. n. 158/2015.
Le modifiche datate 2019, sostanzialmente, si erano tradotte:
In tale cornice, assumono particolare rilevanza le modifiche apportate all’art. 13, cc. 1 e 2, del D. Lgs. n. 74/2000; stante la previsione di non punibilità:
Il tutto:
a) previa corresponsione delle somme dovute (in seguito al ravvedimento operoso o alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta seguente);
b) prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli fiscali (accessi, ispezioni o verifiche), dell’avvio di attività di accertamento tributario o dell’apertura di un procedimento penale a proprio carico.
Ciò deve essere necessariamente letto in combinato disposto con quanto previsto, in tema di “patteggiamento”, dal successivo art. 13 – bis del medesimo D. Lgs. n. 74/2000; il quale fa salva l’applicazione delle cause di non punibilità previste dal predetto art. 13, cc. 1 e 2.
La giurisprudenza di legittimità, da tempo, si interroga circa le modalità di coordinamento fra queste due disposizioni normative; dato che la presenza di una causa di non punibilità (ovverosia, l’estinzione del debito tributario secondo i termini sopra illustrati) porterebbe ad escludere, almeno in teoria, l’applicazione della pena su accordo fra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
In merito a tale difficoltoso coordinamento si è espresso, peraltro, anche l’Ufficio del massimario della Cassazione nella relazione n. 3/2020 (illustrativa delle novità introdotte dalla predetta L. n. 157/2019).
L’estinzione dei debiti tributari avvenuta prima dell’apertura del dibattimento (al verificarsi dei requisiti sopra indicati), secondo il maggioritario orientamento di legittimità (Cass. n. 3864 del 12.4.2018; n. 10800 del 23.11.2018; n. 48029 del 22.10.2018; n. 11620 del 26.3.2021 – oggetto del nostro precedente contributo), precluderebbe la richiesta, da parte del reo, del “patteggiamento”; in quanto ciò determinerebbe già una sentenza di assoluzione per non punibilità della fattispecie.
Il “patteggiamento”, infatti, non potrebbe riguardare reati di per sé già ritenuti non perseguibili.
Ma ecco che, a fronte di tale ricostruzione, si registra il recente cambio di rotta operato da parte della Suprema Corte di Cassazione; la quale, con la pronuncia n. 28950 del 23.7.2021, ha affermato che l’integrale assolvimento del debito tributario costituirebbe il presupposto legittimante l’accesso al “patteggiamento” medesimo.
I Giudici di legittimità, ritenendo fondato il ricorso, hanno accolto la tesi del Procuratore Generale; secondo il quale non era possibile definire il giudizio con il “patteggiamento” a fronte del mancato pagamento integrale dei debiti tributari.
Condizione, quest’ultima, che non sarebbe stata assolta nella fattispecie; in quanto era stata disposta, da parte del giudice, la confisca per equivalente (pari all’importo dell’IVA ritenuta evasa).
Non ci resta che monitorare se tale pronuncia segni l’avvio di un nuovo orientamento; o, semplicemente, un’isolata voce fuori dal coro.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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