Newsletter, n. 21 / LUGLIO 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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La sospensione dei pagamenti da effettuarsi in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, introdotta a seguito del dilagare dell’epidemia di Coronavirus, potrebbe subire ulteriori deroghe.
Sovente ai contribuenti, nel breve periodo, è parso di avere ricevuto dei benefici dall’adozione di tali misure; ma volgendo lo sguardo al futuro, il rischio di essere costretti a mutare idea è concreto.
Data la difficoltà che la ripresa economico/occupazionale incontra nel nostro Paese, e stanti le plurime scadenze a cui i contribuenti dovranno far fronte nelle prossime settimane, l’Esecutivo sta vagliando la possibilità di un nuovo rinvio delle scadenze.
Già ad inizio pandemia, con l’art. 68 del D. L. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), i termini previsti per l’effettuazione dei versamenti relativi alle entrate tributarie (e non) in scadenza nel periodo intercorrente tra l’8 marzo ed il 31 maggio u.s. (derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione; nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, cioè avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché avvisi di addebito volti al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS) erano stati posticipati al 31 giugno u.s. a causa della diffusione del Covid – 19 e del conseguente lockdown.
Inoltre, ai contribuenti era stata riconosciuta la possibilità di adempiere optando o per il pagamento del dovuto in un’unica soluzione, od avvalendosi di un piano di rateizzazione; dal quale si sarebbe decaduti nell’ipotesi in cui non fossero state versate 5 rate consecutive.
Successivamente, con l’art. 154, lett. a), del D. L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”), detto termine era stato ulteriormente differito al 31 agosto p.v..
Oggi, invece, gli addetti ai lavori starebbero pensando ad una nuova dilazione dei termini; con slittamento degli stessi sino al mese di ottobre 2020 (e, quindi, con probabile ripresa dei versamenti dal mese di novembre p.v.).
Inoltre, sempre a norma del D. L. “Rilancio”, la soglia fissata per la decadenza dal beneficio della rateizzazione concessa per il pagamento delle somme dovute all’Agenzia dell’Entrate – Riscossione (inizialmente fissata in 5 rate non versate) è stata elevata a 10.
Ciò, evidentemente, al fine di evitare per quanto possibile ai contribuenti di decadere dal beneficio conseguito; agevolando coloro che non possono/vogliono versare in un’unica soluzione il dovuto.
Ed ancora.
Nel corso del vigente periodo di moratoria, è fatto divieto all’AdER di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento; alla predisposizione di fermi amministrativi od alla iscrizione di ipoteche (cd. misure cautelari); nonché alla possibilità di esperire azioni esecutive.
Unica eccezione è fatta per i pignoramenti già in corso al momento dell’apertura del periodo di moratoria: i quali potranno proseguire (ove non gravanti su pensioni e stipendi). Infatti, anche per tali ultime due fattispecie si starebbe pensando di procrastinare i termini di riavvio delle procedure dal mese di novembre p.v..
Discorso diverso, invece, va fatto in merito agli effetti che la sospensione “Covid” avrà in relazione al consueto periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
L’art. 1 della L. 742/1969 e s.m.i., come noto, dispone la sospensione dei termini processuali per il periodo intercorrente tra l’1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
La “peculiarità 2020”, tuttavia, si configura nel fatto che (oltre a detto termine consueto) vada conteggiato anche il periodo di sospensione previsto a causa della pandemia; sospensione che ha operato dal 9 marzo u.s. sino all’11 maggio u.s. (ex art. 83 del D.L. 18/2020, così come modificato dall’art. 36 del D.L. 23/2020).
Incertezze erano sorte negli operatori del diritto circa la possibilità di procedere al cumulo tra “sospensione Covid – 19” e quella feriale.
Per la possibilità di cumulare il periodo di sospensione processuale e sospensione causa Covid-19 è intervenuto l’art. 158 del D.L. 34/2020, che la consente.
Si rammenta, in ogni modo, che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10252/2020, aveva ribadito il divieto di cumulo della sospensione feriale con altre tipologie di sospensioni (avendo la prima una finalità propria non assimilabile ad altre).
Il Giudice di Legittimità ha statuito che, solo nel caso in cui il termine ordinario di impugnazione scada nel mese di agosto – a seguito dello slittamento dello stesso, causato dalla sospensione causa Covid – il contribuente, potrà “avvantaggiarsi” (per il computo dei termini) anche del periodo di sospensione feriale.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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