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Newsletter n. 03 / Marzo 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Giovanna BRATTI.
La (tanto discussa) Riforma Cartabia (D. Lgs n. 150/2022) ha apportato rilevanti modifiche all’impianto penalistico del nostro ordinamento; incidendo fortemente tanto sul piano sostanziale (in relazione alla disciplina dei reati) quanto sul piano processuale.
Fra tali interventi, si annovera quello operato sull’art. 131 bis c.p.; disposizione di grande impatto (e oggetto di grande interesse da parte degli indagati / imputati) in quanto prevede, quale causa di non punibilità del soggetto agente, la particolare tenuità del fatto delittuoso da quest’ultimo commesso.
Nella nuova veste assunta all’esito del suddetto intervento riformatore, l’art. 131 bis c.p. stabilisce uno “sbarramento orizzontale” ai fini dell’applicazione di tale causa di non punibilità; consistente, in particolare, nel fatto che tale istituto possa riferirsi a reati con limite minimo edittale della pena non superiore a 2 anni di detenzione (e non più per i soli reati con un massimo edittale di 5 anni di pena detentiva).
Tale nuova “soglia edittale”, introdotta dalla Riforma, ha reso possibile estendere l’alveo applicativo dell’art. 131 bis c.p. anche ad alcuni dei reati tributari previsti dal D. Lgs n. 74/ 2000.
Ed infatti proprio con riferimento ai reati tributari, con la pronuncia n. 39835/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito una prima applicazione pratica del novellato art. 131 bis c.p. considerando integrata la particolare tenuità del fatto allorquando “il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, secondo un apprezzamento fattuale che è devoluto al giudice di merito”.
La pronuncia in esame analizzava la fattispecie incriminatrice di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000; Secondo la Corte di Cassazione la circostanza per cui l’imputato, dopo la commissione del reato, avesse versato all’Erario una somma tale da ricondurre l’imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità prevista dall’art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000, non inciderebbe sulla valutazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità.
A tal fine, occorre far riferimento tanto al tempo in cui si è consumato il reato quanto ai caratteri dell’offensività della condotta delittuosa.
Ne deriva dunque che, secondo la pronuncia in commento, la “particolare tenuità del fatto” (richiesta ai fini dell’esclusione della punibilità dell’agente ai sensi art. 131 bis c.p.) non potrebbe rinvenirsi laddove il reo abbia provveduto all’assolvimento del debito tributario dopo aver posto in essere la condotta delittuosa.
Non ci resta che attendere gli ulteriori risvolti pratici al fine di comprendere con maggiore consapevolezza gli effetti della Riforma Cartabia in tema di reati tributari.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Giovanna BRATTI
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