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Newsletter n. 02 / Febbraio 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Giovanna BRATTI.
La materia tributaria è stata dunque coinvolta in tale “rivoluzione”, ciò con particolare riguardo ai reati per i quali è possibile bypassare l’udienza preliminare.
Badando alla nuova formulazione dell’art. 550 c.p.p. rubricato: “Casi di citazione diretta a giudizio”, si riscontra che nell’elenco tassativo proposto dall’articolo 550 c.p.p. viene introdotto il reato disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs n. 74/2000.
Quest’ultimo, come noto, prevede che venga punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti (seppur essendovi obbligato) una delle dichiarazioni relative a tali imposte; ciò purché l’ammontare dell’imposta evasa si configuri quale superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a cinquantamila euro.
Parimenti, tale articolo punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque non abbia presentato (ovviamente essendovi obbligato) la dichiarazione di sostituto d’imposta; a condizione che l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore – anche in questo caso – a cinquantamila euro.
Stante il limite edittale massimo del reato tributario in esame (cinque anni); è evidente, in relazione ad esso, l’impatto della portata riformatrice della cd. “Riforma Cartabia”.
Tale massimo edittale, infatti, fa sì che la fattispecie dell’“Omessa dichiarazione” possa essere ricondotta all’applicazione del novellato art. 550 c.p.p.; con conseguente ricorso (in assenza dello svolgimento dell’udienza preliminare) della neo-introdotta udienza pre-dibattimentale.
Infatti, avendo riguardo alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, la cd. “riforma Cartabia” ha dunque previsto lo svolgimento di detta udienza predibattimentale (di cui agli artt. 554 -bis s.s. del c.p.p.).
Quest’ultima, in via di estrema sintesi, risulta volta a permettere la valutazione della procedibilità dell’azione; configurandosi come un’udienza svolta in camera di consiglio, dotata di funzione di filtro, che coinvolge un giudice diverso da quello del dibattimento.
Si rammenta che è prevista, all’uopo, la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (stante la verificazione di una delle ipotesi espressamente previste dall’art. 554 ter del c.p.p.); per le parti di fare ricorso alle “modalità di definizione alternativa della pena” oppure, sempre per il giudice, di fissazione dell’udienza dibattimentale (innanzi ad un diverso giudicante) per la prosecuzione del giudizio.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Giovanna BRATTI
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