Newsletter n. 10 / Maggio 2021
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Giovanna BRATTI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
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In tale ottica, il sequestro risulta una misura “strumentale” rispetto alla successiva disposizione della confisca; in quanto consente di “congelare” i beni utilizzati nella perpetrazione della fattispecie delittuosa.
Sul punto, occorre rilevare che il c.d. Decreto Fiscale 2019 (D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019), introducendo l’art. 25 quinquiesdecies nel D. Lgs. n. 231/2001, ha inserito i “reati tributari” di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nel novero dei cd. “reati presupposto”; in relazione ai quali è prevista la “responsabilità amministrativa da reato” in capo all’ente.
In relazione a tali reati societari, il legislatore ha attribuito connotazioni specifiche alle misure cautelari del sequestro e della confisca; con ciò attribuendo responsabilità dirette all’ente e non solo all’autore (concreto) del reato.
Si potrà dunque disporre, nei confronti dell’ente, il sequestro preventivo dei beni; e, in caso di accertamento della responsabilità, la successiva confisca del profitto o degli strumenti del reato tanto in forma diretta quanto per equivalente.
Nello specifico:
la confisca diretta si configura come una misura di sicurezza avente una funzione “ripristinatoria”; così da operare direttamente sul prezzo, prodotto, profitto del reato o sui beni utilizzati per commetterlo. Ciò al fine di restituire lo “stato antecedente” rispetto alla commissione del reato in un’ottica di prevenzione; agendo non tanto sul profilo soggettivo dell’autore (che viene privato del bene), quanto piuttosto sul profilo oggettivo (riguardando i beni che presentano derivazione causale con il reato; anche se detenuti da terzi);
la confisca per equivalente (o per valore) risulta azionabile in via subordinata; solo ed esclusivamente laddove non si possibile agire con la confisca diretta. Si tratta di misura avente sempre una funzione “ripristinatoria”; ma con una forte connotazione ablatoria/punitiva mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore in danno all’autore del fatto.
Prevale, dunque, un’ottica soggettiva; in quanto tale misura non agisce sui beni pertinenziali al reato quanto, piuttosto, sul patrimonio del soggetto che ha agito.
Anche in relazione ai reati societari, dunque, risulta applicabile il principio di sussidiarietà di cui all’art. 2461 c.c.; secondo il quale prima di procedere alla confisca per equivalente risulta necessario (ed imprescindibile) procedere alla confisca diretta (valendo le medesime considerazioni anche per il sequestro).
In proposito, occorre segnalare la recente sentenza n. 6391/2021 del 18.2 u.s.; con cui la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta al fine di delineare l’ambito applicativo ed i presupposti delle predette misure cautelari, in relazione alla responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001.
In particolare, la predetta pronuncia ha annullato l’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposta sui beni del soggetto agente; in quanto non era stato richiesto di vincolare, in via diretta e prioritaria, i beni strumentali appartenenti al patrimonio dell’ente.
Con ciò affermando che, anche laddove l’autore del reato sia il manager (o altra figura apicale della società), la confisca per equivalente può essere disposta solo in via sussidiaria; nei casi in cui sia impossibile individuare od apprendere i beni costituenti il prodotto, profitto o strumento del reato anche presso la società nel cui ambito siano stati commessi gli illeciti.
In materia di misure cautelari, si segnalano ulteriori e recenti pronunce di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 8349 del 2.3.2021, ha affermato la legittimità di un sequestro preventivo di un’intera azienda; anche se quest’ultima sia composta di beni non strumentali alla commissione del delitto.
Ed ancora, nella sentenza n. 7038/2021 del 23.2.2021, i Giudici di legittimità hanno ribadito che, nel sequestro per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato.
È evidente, dunque, come la Cassazione stia operando uno sforzo teso alla definizione dei confini applicativi delle misure cautelari di sequestro e di confisca; stante la crucialità che tali misure rivestono nell’ambito della prevenzione / della eventuale repressione delle condotte delittuose.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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