Newsletter, n. 04 / Febbraio 2021, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Il Governo, nei giorni scorsi, è intervenuto nuovamente in tema di accertamento e riscossione con il D.L. n. 7/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021.
E’ stata dunque operata la (ennesima) proroga – questa volta al 28 febbraio 2021 – del termine di scadenza del regime di sospensione per:
a) la notifica degli atti tributari (ex art. 157 del D.L. n. 34/2020);
b) i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi di accertamento “esecutivi” e dagli avvisi di addebito INPS (ex art. 68 del D.L. n. 18/2020);
c) la sospensione dei pignoramenti presso terzi effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione su stipendi e pensioni (ex art. 152 del D.L. n. 34/2020).
L’intervento governativo, in sostanza, si è limitato a differire il termine di scadenza dei summenzionati atti; senza apportare ulteriori modifiche a quanto già disciplinato con il recente D.L. n. 3/2021 (che, dal canto suo, aveva disposto il rinvio del predetto termine al 31 gennaio 2021).
Tale modifica, tuttavia, ha determinato alcuni apprezzabili conseguenze in tema di notifiche.
Infatti, con specifico riguardo all’intervento operato sul testo dell’art. 157 del D.L. 34/2020, il Legislatore ha disposto che tutti gli atti impositivi emessi entro dicembre 2020 potranno essere notificati, a partire dal mese di marzo 2021, sino al mese di febbraio 2022.
La nuova previsione recata dal D.L. n. 7/2021, rispetto a quella previgente (art. 1 c. 1 lett. a) del D.L. n. 3/2021), ha così operato lo slittamento di un mese del termine di “ripartenza” delle notifiche; posto che i summenzionati atti dovevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022.
Resta comunque ferma la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di derogare a tale previsione in casi di indifferibilità ed urgenza; o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi.
All’individuazione di tali nuove tempistiche, stabilite con il D.L. n. 7/2021, consegue che fino alla fine del mese di febbraio 2021 non potranno essere avviate le procedure esecutive (es.: pignoramenti) o cautelari (es.: fermo amministrativo o ipoteca); ciò relativamente ai carichi affidati durante il periodo della moratoria.
Del pari, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiarito, in risposta alle FAQ pubblicate sul proprio sito internet, che durante tale periodo non saranno avviate neppure le procedure relative alle cartelle i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020.
Ciò, evidentemente, nell’ottica di apportare misure di maggior favore per i contribuenti; al fine di consentire una graduale ripresa delle attività economiche duramente colpite dalla pandemia da Covid-19.
Con l’intervento operato in riferimento al testo dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (che sospende i versamenti derivanti da cartelle esattoriali, nonché da avvisi di accertamento esecutivi e/o di addebito in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 28 febbraio p.v.), viene confermato che i pagamenti delle somme sospese dovranno essere eseguiti in una unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza della moratoria (ovvero 31 marzo 2021); fatta salva la possibilità, per i contribuenti, di richiedere una dilazione dei pagamenti al fine di evitare eventuali azioni di recupero.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui – anteriormente rispetto alla presentazione di domande di rateizzazione, avanzate a decorrere dal 30 novembre 2020 – fossero già stati avviati dei pignoramenti, il pagamento della prima rata del piano di rientro comporterebbe l’estinzione delle procedure esecutive avviate; ciò a condizione che non si fosse ancora tenuto l’incanto funzionale alla vendita all’asta del bene pignorato.
Non ci resta, dunque, che monitorare con estrema attenzione i futuri interventi normativi; i quali, in riferimento all’attuale quadro emergenziale, potrebbero giungere a modificare ulteriormente lo scenario sopra delineato.
Avv. Giovanna Bratti Avv. Davide Torcello
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