Newsletter, n. 02 / GENNAIO 2021, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Per il tramite della recente emanazione del Decreto Legge n. 3/2021, entrato in vigore lo scorso 15 gennaio e recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, il Governo ha operato il quinto slittamento dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento.
Anche con l’intento di favorire – quantomeno indirettamente – una graduale ripresa delle attività economiche, sono state quindi previste proroghe in tema di: 1) notifica degli atti tributari (disciplinata ex art. 157 del D.L. n. 34/2020); 2) sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione (disciplinata ex art. 68 del D.L. n. 18/2020); 3) sospensione dei pignoramenti presso terzi effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (e dei “concessionari della riscossione”) su stipendi e pensioni (disciplinata ex art. 152 del D.L. n. 34/2020).
Per quanto concernente il primo aspetto, con riguardo alla vera e propria fase di emissione degli atti di accertamento (nonché degli atti di contestazione; di irrogazione delle sanzioni; di recupero dei crediti di imposta; di liquidazione; di rettifica e liquidazione), i cui termini di decadenza si attestavano nell’arco temporale compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, nulla è cambiato; tant’è che i medesimi dovevano essere emessi entro lo scorso 31 dicembre 2020.
Lo stesso non può dirsi, invece, con riguardo alla successiva fase di notifica dei summenzionati atti.
Difatti, è stato a tal fine previsto uno slittamento di tale attività al periodo compreso tra il 1 febbraio p.v. ed il 31 gennaio 2022; fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza (o anche, come recita la disposizione normativa in esame, “al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”).
Uno scostamento di portata ridottissima, dunque; considerando che, nella precedente formulazione dell’art. 157 c. 1 del D.L. n. 34/2020, il periodo di “ripartenza” della notifica dei predetti atti era stato individuato nel lasso di tempo che andava dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Inoltre, anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti specificati nel c. 2 dell’art. 157 citato (tra i quali, senza pretesa di esaustività, si rammentano gli inviti all’adempimento; gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche; gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative ecc…), potranno essere notificati, inviati o messi a disposizione nel medesimo periodo (ovverosia: dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022).
Il tutto, chiaramente, fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza; nonché quelli in cui debbano perfezionarsi degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Del pari, eccezioni si rilevano, in quest’ottica, per particolari ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa; o, comunque, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore.
In ogni modo, per tutti gli atti menzionati nelle righe che precedono (e per quelli che, seppur non elencati in questa sede per ragioni di brevità, sono comunque richiamati dai commi 1 e 2 dell’art. 157 del D.L. n. 34/2020), a tenore del c. 4 di quest’ultimo articolo, a determinate condizioni non saranno dovuti – qualora fossero previsti – gli interessi per ritardato pagamento o per ritardata iscrizione a ruolo.
Parimenti, vengono ampliati i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti ex art. 25 c. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 602/1973.
La proroga di tredici mesi interesserà, in via di estrema sintesi, le dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (in riferimento alle somme dovute a fronte di liquidazione ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972); le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (con riguardo alle somme risultano dovute per indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche), nonché le dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018, per le somme che dovute a seguito dello svolgimento di controlli formali ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Per quanto attiene, invece, alla sospensione dei pignoramenti presso terzi effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (nonché dai “concessionari della riscossione”) su stipendi e pensioni, il Decreto Legge in parola, modificando l’art. 152 del D.L. n. 34/2020, ha esteso al 31 gennaio 2021 (dal 31 dicembre 2020) la sospensione degli obblighi di accantonamento da essi derivanti.
Ciò, a condizione che detti pignoramenti presso terzi siano stati effettuati prima del 31 gennaio 2021 (e che abbiano ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio; salario et similia).
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo, pertanto, non saranno sottoposte a vincolo di indisponibilità; e saranno rese disponibili dal terzo pignorato in favore del debitore esecutato.
Per quanto attiene, infine, alla sospensione dei termini di versamento dei carichi già affidati, il D.L. n. 3/2021 ha previsto che siano sospesi i termini – per le entrate tributarie e non – scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Un differimento di un mese, atteso che la previgente formulazione prendeva in considerazione il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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