Articolo pubblicato su Il Centro il 28 Febbraio 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
L’articolo porta la firma dell’Avvocato Giovanna BRATTI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
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Anche per il settore agroalimentare, in tempi recenti, si è fatta strada l’esigenza di tutelare, nei meccanismi produttivi e nelle filiere, la “sostenibilità” del prodotto; senza, tuttavia, incidere sulla qualità del medesimo.
In tale ambito si inserisce il dibattito circa l’equiparazione (o meno) fra:
Agricoltura biodinamica:
si tratterebbe di una “filosofia” agroalimentare, non oggetto di disciplina normativa, basata sull’interconnessione fra “cielo-terra”; per la quale l’agricoltura sarebbe in sintonia con la natura, con la terra e con gli uomini. Ciò mediante la tutela della biodiversità e la rotazione delle colture; l’osservazione delle fasi lunari e dei cicli planetari nella semina e nella coltivazione; l’utilizzo dei composti biodinamici “autoprodotti” per la concimazione (con relativo divieto di utilizzo di prodotti chimici);
Agricoltura biologica:
consiste in un sistema di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare; la quale è oggetto di specifica disciplina normativa nazionale ed eurounitaria.
Un processo, dunque, basato sull’interazione fra le “migliori prassi” in materia ambientale ed azione umana per la salvaguardia del clima e delle risorse naturali. Ciò al fine di contribuire al raggiungimento di un determinato standard qualitativo di prodotti; alla sicurezza alimentare ed al benessere degli animali, nonché alla tutela dell’ecosistema e della biodiversità.
Per ciò che concerne l’agricoltura biologica si segnala un certo “dinamismo” a livello eurounitario; mediante la previsione di una disciplina rigorosa in materia di processi delle filiere agroalimentari, di rispetto di standards qualitativi dei prodotti agroalimentari; di commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
Il tutto al fine di garantire una più ampia e incisiva tutela al consumatore.
Si segnala, sul punto, l’approvazione del Regolamento (UE) 2020/1693, del 11.11.2020; a modifica del precedente Regolamento (CE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica ed all’etichettatura dei prodotti biologici.
In attuazione di tale disciplina, il Senato, negli ultimi giorni, sta discutendo il disegno di legge (testo unificato C. 290-410-1314-1368-B; approvato in data 9.2.2022 dalla Camera dei Deputati); volto ad attuare le disposizioni per lo sviluppo della competitività agricola, agroalimentare, di acquacoltura adottata con metodo biologico.
Il dibattito si è incentrato, in particolare, sull’equiparazione tra il “biologico” ed il “biodinamico”.
Ciò in quanto sembrerebbe, dal punto di vista scientifico, che il processo biodinamico non possa ritenersi congruo rispetto ai protocolli eurounitari; i quali, invece, risultano rispettati dal modello biologico.
Ed infatti, nonostante il predetto Regolamento (UE) 2020/1693 sarebbe dovuto entrare in vigore già a partire dallo scorso mese di gennaio, il mancato raggiungimento della maggioranza parlamentare ha determinato un rinvio del recepimento, a livello nazionale, della normativa eurounitaria.
In via di estrema sintesi, si riassumono alcune delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/1693:
Nel recepire tali novità, il predetto disegno di legge italiano ha colto l’occasione anche nel revisionare alcuni aspetti della normativa in tema “BIO”; con particolare riferimento alla differenziazione rispetto alla disciplina del biodinamico. In via di estrema sintesi, il disegno di legge parrebbe concentrarsi sui seguenti punti:
Non ci resta che attendere, dunque, l’approvazione definitiva del testo normativo; al fine di comprendere i termini e le modalità di attuazione nazionale della normativa eurounitaria.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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