Articolo pubblicato su Il Centro del 30 Ottobre 2020, pagina “Abruzzo Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Nell’attuale scenario dell’emergenza sanitaria, per far fronte all’aumento della diffusione del Coronavirus, stiamo assistendo ad un continuo mutamento del contesto legislativo; fortemente influenzato, tra gli altri aspetti, anche dal ricorso alla “decretazione d’urgenza”.
A tal proposito, il Governo è intervenuto dapprima con l’approvazione del cd. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020); prevedendo misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese penalizzate dalle disposizioni restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre.
In seconda battuta, si è registrata l’emanazione del cd. “Decreto Ristori bis” (D.L. n. 149/2020, pubblicato in G.U. n. 279 del 09.11.2020); teso a sostenere i settori interessati dalle recenti disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020.
Tali misure variano a seconda che i soggetti beneficiari si trovino nei territori caratterizzati da uno scenario di alto livello di rischio e di elevata gravità (ossia le cd. “zone arancioni”) o di massima gravità (ossia le cd. “zone rosse”).
Come noto, la Regione Abruzzo è stata qualificata “zona gialla” per pochi giorni; ciò in ragione del livello medio di rischio epidemiologico.
Tuttavia, con ordinanza del Ministro della Salute del 9 novembre 2020, avente decorrenza dalla data odierna, è stato stabilito il passaggio dell’Abruzzo nella “zona arancione”.
Ciò comporta l’applicazione di regole più restrittive secondo quanto già previsto dal DPCM del 3 novembre; consistenti, in via di estrema sintesi, nella temporanea chiusura di ulteriori attività economiche e commerciali (che necessiteranno, di conseguenza, di interventi di sostegno economico maggiormente incisivi).
In tal senso, tra le misure introdotte dal cd. “Decreto Ristori bis”, possiamo annoverare l’ampliamento delle categorie delle attività economiche beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 137/2020; riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA attiva al 25 ottobre 2020, che svolgono prevalentemente le attività relative ai settori economici individuati secondo i codici ATECO (di cui all’Allegato 1 del cd. “Decreto Ristori bis”).
Per queste attività, è riconosciuta l’erogazione di un contributo a titolo di indennizzo per le perdite economiche derivanti dalla chiusura dei locali; il cui importo varia dal 100% al 400%, in relazione all’attività esercitata.
Alla luce del nuovo intervento governativo, si registra un ulteriore aumento del 50% dell’importo del contributo; riconosciuto in favore dei titolari di alberghi, gelaterie, pasticcerie e bar (più precisamente, di quegli operatori esercenti attività individuate con i codici ATECO 561030; 561041; 563000; 551000) aventi sede nelle aree arancione e rossa.
Da un punto di vista fiscale, il cd. “Decreto Ristori bis” dispone anche la sospensione dei versamenti IVA, dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e di quelli relativi alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate dai sostituti di imposta; ciò in favore dei soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 3 novembre (in qualsiasi area del territorio nazionale), nonché di coloro che operano nei servizi della ristorazione aventi sede nei territori delle aree “arancione” e “rossa”.
Le previsioni riguardano, inoltre, i soggetti individuati nell’Allegato 2 al Decreto medesimo; nonché altri (albergatori, titolari di agenzie di viaggio, tour operator) aventi domicilio fiscale / sede legale / sede operativa negli scenari ritenuti di “massima gravità”.
La sospensione riguarda unicamente i versamenti con termini scadenti nel mese di novembre 2020; i quali dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della relativa prima rata al 16 marzo p.v.).
Tra le ulteriori novità del cd. “Decreto Ristori bis” vi è, inoltre, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 (già introdotta dall’art. 13 del cd. “Decreto Ristori”); posta in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato1 al Decreto medesimo, non estesa ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
La sospensione è prevista anche per i contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti nel mese di novembre 2020, in favore di datori di lavoro privati (individuati nell’Allegato 2 al Decreto) operativi nelle zone “rosse”.
Resta fermo l’obbligo di effettuare il versamento entro il 16 marzo 2021, analogamente a quanto visto in precedenza.
Tra le altre sovvenzioni previste dal cd. “Decreto Ristori bis” e contraddistinte da maggiore incisività, destinate agli operatori economici aventi sede nei territori caratterizzati da massima gravità qualificati come “zone rosse”; si annoverano la cancellazione della seconda rata IMU; l’estensione del credito di imposta sugli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre; l’estensione del bonus baby – sitter e del congedo straordinario.
Avv. Giovanna BRATTI Avv. Davide TORCELLO
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