Articolo pubblicato su Il Centro del 31 Marzo 2021, pagina “Abruzzo Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.
Negli scorsi giorni è stato inserito un ulteriore tassello nel complesso mosaico delle “sospensioni fiscali”: il cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021; pubblicato nella G.U. n. 70 del 22 marzo 2021).
Si è assistito, infatti, all’(ennesimo) arresto, sino al prossimo 30 aprile, delle notificazioni:
delle cartelle esattoriali;
delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento cd. esecutivi emessi dagli Enti territoriali;
degli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane.
Viene, dunque, ulteriormente prorogato il termine di sospensione originariamente previsto, sino al 28 febbraio u.s., dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020.
L’attività della riscossione tributaria, negli ultimi tempi, ha subito un continuo “stop and go”.
Dapprima, il blocco sino al 28 febbraio u.s.; successivamente, la ripartenza dal 1 marzo u.s. ed oggi, nuovamente, il congelamento sino al 30 aprile p.v..
La sospensione riguarda l’intera macchina della riscossione (non limitandosi alle sole notificazioni).
Il blocco concerne, infatti, anche le procedure di riscossione, quelle cautelari ed esecutive; in relazione alle quali non potranno esservi iscrizioni e che non potranno essere rese operative sino al termine del periodo di sospensione.
Sempre sino al 30 aprile p.v., risulteranno congelati gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro (nonché a titolo di pensioni e di trattamenti assimilati). Gli importi pignorati, dunque, non potranno soggiacere al vincolo di indisponibilità; con conseguente obbligo del terzo pignorato di rendere fruibili tali importi al debitore (anche in presenza di assegnazione già disposta dal competente giudice dell’esecuzione).
Una volta cessati gli effetti della sospensione (a decorrere dal 1 maggio 2021), si assisterà alla “reviviscenza” degli obblighi imposti al soggetto debitore; essendo necessario assicurare l’indisponibilità, fino alla concorrenza del debito, delle somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Ente della riscossione.
Inoltre, la proroga sino al 30 aprile p.v. interesserà anche la sospensione dei versamenti, per le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli Agenti della riscossione; da avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché da avvisi di addebito emessi dall’INPS.
Tale battuta d’arresto, tuttavia, non riguarderà la notifica di tutti gli atti tributari.
Il nuovo Decreto non pare aver intaccato i termini previsti dall’art. 157 del D.L. n. 34/2020; il quale consente la notifica, tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, degli atti:
di accertamento;
di contestazione;
di irrogazione delle sanzioni;
di recupero di crediti di imposta;
di liquidazione;
di rettifica e di liquidazione;
i cui i cui termini di decadenza (al netto della proroga di 85 giorni ex art. 67 del D.L. n. 18/2020) sarebbero scaduti fra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale disposizione riguarda altresì anche gli inviti e le comunicazioni specificate nel predetto art. 157.
A “controbilanciare” lo stop delle notifiche delle cartelle esattoriali, il nuovo Decreto allunga i termini di decadenza e di prescrizione di 12 o 24 mesi; agendo su due versanti.
Da un lato, infatti, tale proroga riguarderà gli affidamenti agli agenti della riscossione, effettuati fra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, per entrate tributarie e non; dall’altro lato concernerà gli affidamenti, eseguiti in qualsiasi tempo (anche in seguito al 31 dicembre 2021), per le dichiarazioni di cui all’art. 157, c. 3, lett. a), b) e c) del D.L. n. 34/2020.
Il cd. Decreto Sostegni prevede, altresì, l’annullamento automatico delle “mini cartelle” relative a debiti, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo non superiore ad €5.000 (comprensivo di sorte di capitale; di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di sanzioni). Ciò a condizione che i debitori abbiano conseguito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a €30.000,00.
Con specifico riferimento alla fiscalità locale, il cd. Decreto Sostegni ha prorogato, sino al 30 giugno 2021, il termine, per i Comuni, relativo alle delibere di approvazione delle tariffe Tari.
Ma non è tutto.
Il nuovo Decreto pare risolvere il problema riguardante le imprese che intendano conferire lo smaltimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico. La scelta di “esternalizzazione” del servizio, infatti, potrà essere comunicata, entro il 31 maggio p.v., al Comune o al gestore del servizio dei rifiuti.
Tale novità consente di allineare, il nostro ordinamento, alla normativa eurounitaria in tema di rifiuti; già recepita, a livello nazionale, dal D. Lgs. n. 116/2020.
La nuova disciplina, dunque:
da un lato, sembra cancellare il potere dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali (prodotti da imprese) a quelli urbani (assoggettandoli alla medesima tariffa comunale);
dall’altro lato, consente alle imprese di richiedere l’uscita dal servizio pubblico di raccolta e di smaltimento rifiuti laddove le medesime dimostrino di aver provveduto al recupero dei propri rifiuti ricorrendo ad altre vie (attraverso l’affidamento del servizio ad operatori privati).
Il procedimento di conversione in Legge del cd. Decreto Sostegni pare già essere sul tavolo degli addetti ai lavori. Non ci resta che attendere quali scenari potrebbero aprirsi nella nuova normativa.
Avv. Giovanna BRATTI Avv. Davide TORCELLO
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.