Newsletter, n. 07 / Marzo 2021, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Nella babele di sospensioni, rinvii, misure agevolative (e chi più ne ha più ne metta), si inserisce, da ultimo, anche il “Decreto Sostegni”.
L’entrata in vigore di quest’ultimo è prevista, in linea di massima, per i prossimi giorni; dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.
Secondo i rumors, il nuovo Decreto Legge non dovrebbe intaccare l’avvenuta ripresa dell’attività di notifica; condotta, da parte degli Enti competenti nei confronti dei contribuenti, con riguardo alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento esecutivi.
Non dovrebbe risultare modificato, infatti, il termine già previsto al 1 marzo 2021 per la ripartenza della notifica dei suddetti atti; così come disciplinato ai sensi del combinato disposto dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 157 del D.L. n. 34/2020.
Pare ragionevole ritenere, in proposito, che tale data abbia effettivamente segnato la ripresa dell’attività di notifica dei rispettivi atti da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agente della riscossione e degli Enti creditori.
Da quanto si evince dalla lettura della Relazione illustrativa del nuovo Decreto, infatti, la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione sarebbe autorizzata anche dalla cancellazione, nella nuova versione dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, del richiamo all’art. 12, c.3, del D. Lgs. n. 159/2015 (che aveva inibito nello specifico, la notifica delle cartelle di pagamento sino allo scorso 28 febbraio 2021).
Tuttavia, le cartelle esattoriali assolverebbero ad una funzione meramente “partecipativa” della pretesa erariale; ciò in quanto l’intimazione ad adempiere ivi contenuta potrà sortire i propri effetti solo in seguito al prossimo 30 aprile 2021 (il tutto senza oneri aggiuntivi).
Il nuovo Decreto, infatti, dovrebbe differire proprio al 30 aprile 2021 il termine del periodo di sospensione (originariamente fissato al 28 febbraio 2021) per i versamenti derivanti da cartelle esattoriali e dagli avvisi esecutivi ex lege; ciò con riguardo ad entrate tributarie e non tributarie.
Come contraltare dell’estensione temporale di detto regime di sospensione, dovrebbero essere previsti taluni adeguamenti nella disciplina dei termini di prescrizione e di decadenza.
Ciò con riferimento ai carichi – relativi alle entrate tributarie e non – affidati agli Agenti della riscossione durante il medesimo periodo di sospensione; a quelli affidati fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché a quelli che (anche se affidati in seguito al 31 dicembre 2021) riguardano le dichiarazioni richiamate dall’art. 157, c. 3, lett. a), b), e c), del D.L. n. 34/2020.
Dovrebbe anche risultare disposta una proroga di 12 mesi per il termine di notifica delle cartelle, di cui all’art. 19 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 112/1999 (corrispondente a 9 mesi dalla consegna del ruolo); nonché un’ulteriore proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle summenzionate entrate (anche in deroga al disposto di cui all’ art. 3 c. 3 della L. n. 212/2000).
Nella medesima prospettiva, dunque, parrebbe porsi l’ulteriore slittamento al 30 aprile 2021 della sospensione di cui all’art. 152 del D.L. n. 34/2020; relativa agli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione (e dei soggetti abilitati ex art. 52 del D. Lgs n. 446/1997).
Ciò con riferimento agli importi dovuti a titolo di stipendio, salario ed altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro; oltre a quelli spettanti a titolo di pensione (o di indennità che tengano luogo di pensione o di assegni di acquiescenza).
Una menzione specifica meriterebbe l’annullamento “automatico” dei carichi tributari (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), fino ad un importo di €5.000,00; affidati agli Agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (benché essi fossero già stati ricompresi nelle definizioni agevolate ex art. 3 del D.L. n. 119/2018; ex art. 16 bis del D.L. n. 34/2019; nonché ex art. 1, c. 184-198, della L. n. 145/2018).
Tale previsione riguarderebbe i carichi affidati agli Agenti della riscossione da qualunque Ente creditore (di natura pubblica e privata); il quale abbia fatto a suo tempo ricorso al meccanismo di riscossione tramite il cd. “ruolo” (ad eccezione dei debiti esclusi dalla norma).
La sanatoria di cui si ragiona dovrebbe essere effettuata a partire dal 30 aprile 2021 (termine del periodo di sospensione); al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni dal punto di vista tecnico – informatico e contabile.
Come pare desumersi dalla Relazione tecnica della previsione in commento (nella bozza del nuovo Decreto), tali disposizioni sembrerebbero deputate a fronteggiare quel trend negativo registrato nell’andamento della riscossione (ordinaria e straordinaria); la quale ha subito, a partire dal primo lockdown, un importante “stop” dei flussi di pagamento e delle azioni di recupero nei confronti dei contribuenti.
Avv. Giovanna BRATTI Avv. Davide TORCELLO
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