Newsletter, n. 34 / DICEMBRE 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Lo scorso 1° dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto Ristori – quater” (D. L. n. 157 del 30 novembre 2020); contenente ulteriori misure fiscali ed economiche urgenti, predisposte dal Governo, al fine di agevolare i settori e gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid – 19.
In particolare, sono state disposte specifiche previsioni in materia fiscale e contributiva; aventi ad oggetto un regime di sospensione e di proroga dei versamenti dovuti dai contribuenti (nel corrente anno di imposta).
È stato previsto, infatti, lo slittamento al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP (già in scadenza al 30 novembre u.s.); in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio nazionale.
La proroga dei suddetti termini è stata estesa sino al 30 aprile 2021 nei confronti dei soggetti che applicano i cd. “ISA” (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed operanti nei settori economici di cui all’Allegato 1 del cd. “Decreto Ristori” ed all’Allegato 2 del cd. “Decreto Ristori – bis”; ovvero degli esercenti attività di ristorazione. Ciò a condizione che i medesimi soggetti presentino la sede operativa o il domicilio fiscale nelle cd. “zone arancioni o rosse”.
In tali ipotesi, non è richiesto che il beneficiario abbia subito, nel primo semestre 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in misura pari al 33%, rispetto al medesimo periodo del 2019 (limite, invece, previsto per gli operatori “ISA” aventi sede e/o domicilio fiscale nelle zone “gialle”).
Possono beneficiare della proroga sino al 30 aprile 2021, anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano conseguito (nello scorso periodo di imposta) ricavi inferiori a 50 milioni di Euro e che abbiano registrato, nel primo semestre del corrente anno, il calo del fatturato o dei corrispettivi sopra richiamato (almeno del 33% con riferimento al primo semestre del 2019). Limite, anche in questo caso, non vigente per gli esercenti nelle aree cd. “arancioni o rosse”.
I versamenti prorogati dovranno essere effettuati (senza applicazione di sanzioni o interessi) in un’unica soluzione; con ciò precludendo la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già eventualmente versato.
Ed ancora, con specifico riferimento ai versamenti tributari e contributivi (in scadenza nel mese di dicembre) è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento.
L’art. 2 del D.L. n. 157/2020, infatti, ha disposto, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni aventi domicilio fiscale (o sede legale e/o operativa nel territorio italiano) ovvero di coloro che abbiano avviato l’attività in seguito al 30 novembre 2019, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) ed alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; all’IVA; nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali.
Ciò a condizione che siano rispettati i requisiti dei ricavi e della diminuzione del fatturato (con riferimento al mese di novembre 2019) di cui sopra. Anche in siffatte ipotesi, tali requisiti non sono richiesti per gli operatori economici esercenti, in tutto il territorio nazionale, le attività sospese dall’art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; nonché, nelle aree cd. “rosse od arancioni” per gli esercenti le attività di ristorazione e quelle individuate dall’Allegato 2 del cd. “Decreto Ristori – bis” (oltre alle attività alberghiera; di agenzia viaggi o tour operator).
I versamenti sospesi dovranno poi essere corrisposti (senza applicazione di sanzioni o interessi) in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021; ovvero mediante rateizzazione (nel limite massimo di 4 rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il predetto termine. Anche in questo caso non è previsto il ristorno delle somme già eventualmente versate.
Con riferimento alle agevolazioni fiscali (sia in termini di sospensione che di proroga dei termini) sopra illustrate, la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato o dei compensi deve essere verificata sulla scorta dei parametri fissati nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 e n.15/E del 13 giugno 2020.
Il nuovo Decreto ha statuito, altresì, la creazione per il 2021 di un Fondo avente una dotazione pari a 5.300 milioni di Euro; finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro previste nella cd. “decretazione d‘urgenza”, in favore dei contribuenti che siano stati destinatari delle sospensioni e delle agevolazioni (a causa della notevole perdita degli incassi subita) ivi contenute. In favore di tali soggetti, infatti, potrà essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei pagamenti fiscali e contributivi in virtù di criteri che saranno individuati con un successivo D.P.C.M.
Non resta, dunque, che monitorare, anche in vista del lavori parlamentari per la nuova Legge di Bilancio, l’evolversi dell’ “agenda fiscale” dei versamenti; la quale ha subito (e continua a subire) numerosi slittamenti e modifiche, al fine di meglio adattarsi alle contingenze da Covid -19.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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