Newsletter, n. 29 / OTTOBRE 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Il Governo, negli scorsi giorni, ha approvato il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020); il quale ha provveduto ad introdurre nuove misure restrittive (per specifici settori economici) al fine di fronteggiare l’innalzamento dei contagi della curva epidemiologia da Covid-19.
A ciò ha fatto seguito l’introduzione di nuove previsioni mirate a fornire un sostegno economico in favore di tali attività commerciali ed imprenditoriali; colpite dalle restrizioni introdotte dal predetto D.P.C.M..
È stato, sul punto, emanato il cd. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Edizione Straordinaria del 28 ottobre 2020); il quale introduce una serie di misure agevolative in favore delle attività economiche – produttive, oltre ad ulteriori disposizioni in tema di sicurezza e di salute nonché di lavoro.
In tema di sostegno alle imprese, si prevede un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA (attiva al 25 ottobre 2020); i quali svolgono prevalentemente le attività relative ai settori economici individuati secondo i codici ATECO di cui all’allegato 1 del provvedimento in esame. In particolare, si tratta di quegli operatori che svolgono attività prevalente nei settori oggetto delle limitazioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio (emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19).
Possono beneficiare, altresì, del predetto istituto anche gli operatori che hanno usufruito del precedente contributo a fondo perduto istituito dal cd. Decreto Rilancio (ex art. 25 del D.L. n. 34/2020). L’importo del nuovo contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate (mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del soggetto beneficiario; entro il 15 novembre p.v.); nonché parametrato sulla base di quanto già versato eventualmente in precedenza.
Diversamente possono beneficiare di tale contributo anche i soggetti che non lo abbiano richiesto in precedenza; ciò previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web ed il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 10 giugno 2020.
Il contributo in esame spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile dell’anno precedente (anche se nell’anno precedente hanno superato la soglia dei 5 milioni di Euro annui di ricavi e compensi; così distaccandosi da quanto previsto dall’ art. 25, c. 3, del D.L. n. 34/2020).
Il cd. Decreto Ristori, inoltre, riconosce in favore delle imprese operanti nei settori di cui al richiamato allegato 1, l’estensione del credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione e di affitto d’azienda (ex art. 28 del D.L. n. 34 del 2020); ciò con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente).
Ad ulteriore sostegno economico degli operatori di tali settori, si annovera l’esonero dal versamento della seconda rata IMU (in scadenza al 16 dicembre 2020); concernente gli immobili e le relative pertinenze. Ciò a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività beneficiate e che quest’ultime siano esercitate nei medesimi immobili.
Restano ferme, sul punto, le disposizioni dell’art. 78 del cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020) il quale, per determinate categorie di immobili, aveva già disposto la cancellazione della seconda rata IMU; ciò a prescindere dalla sussistenza del requisito della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile ed il gestore dell’attività ivi esercitate (indipendentemente dal fatto che le medesime attività siano indicate nella tabella allegata al Decreto in esame).
È bene segnalare, d’altro canto, che tale previsione potrebbe comportare, di tutta evidenza, un forte calo di gettito per le casse degli Enti comunali già aggravate dalla previgente “decretazione d’urgenza”; la quale aveva già previsto, in favore dei contribuenti, la sospensione e/o il differimento e/o l’esonero dal versamento di alcune delle imposte locali.
Da ultimo, il cd. Decreto Ristori introduce ulteriori misure in materia di lavoro; prevedendo l’estensione per ulteriori 6 settimane (ovvero dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021) dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria; di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. I datori di lavoro che intendono ottenere la concessione delle nuove sei settimane dovrebbero versare un contributo addizionale variabile dal 9 al 18% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione (o riduzione) dell’attività lavorativa da Covid – 19.
Non ci resta che monitorare l’impatto (prevalentemente per le imprese) che le misure introdotte dal cd. Decreto Ristori comporti rispetto alla lotta contro l’attuale emergenza epidemiologico.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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