Articolo pubblicato su Il Centro del 30 Ottobre 2020, pagina “Abruzzo Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Con il D.L. n. 129/2020 (cd. “Decreto Riscossione”; pubblicato in G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020) il Governo ha, da ultimo, previsto disposizioni urgenti in tema di riscossione esattoriale. Ciò a parziale modifica ed integrazione di quanto già contenuto nella precedente “decretazione d’urgenza”, varata negli scorsi mesi al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid – 19.
Il cd. “Decreto Riscossione” prevede, infatti, la proroga sino al 31 dicembre 2020 del regime di sospensione dei versamenti delle somme dovute agli agenti della riscossione; in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Il riferimento è agli importi relativi alle entrate tributarie ed a quelle non tributarie; risultanti dalle cartelle esattoriali, dagli avvisi di accertamento esecutivi (anche in materia doganale), dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS nonché dalle ingiunzioni fiscali e/o dagli avvisi di accertamento notificati da parte degli Enti locali.
Si rammenta in proposito che, nel recente passato, l’art. 68 del cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020; convertito in L. n. 27/2020) aveva previsto la vigenza di tale regime di sospensione sino al 31 maggio 2020; data successivamente prorogata sino al 31 agosto 2020 da parte del cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) e, in seguito, sino al 15 ottobre 2020 da parte del cd. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020).
Con particolare riferimento ai soggetti residenti (o alle persone giuridiche aventi sede legale o operativa) nei comuni della c.d. zona rossa (di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 (e non dall’8 marzo) sino al 31 dicembre 2020.
Non sono intervenute modifiche di sorta, invece, sul fronte delle tempistiche di adempimento; in quanto i contribuenti saranno chiamati a versare le somme dovute in un’unica soluzione, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (ovvero entro il 31 gennaio 2021; come precisato anche dall’Agenzia delle entrate – Riscossione nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web).
Per quanto concerne i piani di dilazione in essere (già accettati alla data dell’8 marzo; oppure accolti in relazione alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020), il cd. “Decreto Riscossione” provvede a prorogare l’agevolazione del regime della decadenza (di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) in caso di mancato pagamento.
In particolare, sino al 31 dicembre 2020, la decadenza dal piano di rateizzazione opera nelle ipotesi di omesso versamento di 10 rate (e non più di 5), anche non consecutive.
Nessuna proroga dei termini parrebbe essere stata apportata in relazione ai versamenti dovuti in forza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”; i quali rimangono fissati, pertanto, al 10 dicembre 2020 (secondo quanto previsto dal cd. “Decreto Rilancio”).
Alla luce del nuovo c. 4 – bis dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (introdotto dal D.L. n. 129/2020) occorre segnalare, altresì, il differimento di 12 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali relative ai carichi tributari e non tributari; affidati agli agenti della riscossione durante il periodo di sospensione.
Restano salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori termini previsti dall’art. 157 c. 3 del cd. “Decreto Rilancio”; il quale aveva già previsto la proroga di un anno dei termini per la notificazione delle cartelle di pagamento in determinate ipotesi (relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 per l’attività di liquidazione di cui agli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; a quelle dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, nonché a quelle presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Con riguardo, invece, alla notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell’anno 2020, il D.L. in esame dispone l’applicazione del regime di proroga di due anni dei termini decadenziali e prescrizionali; prevista dall’art. 12, c. 2, del D. Lgs. 159/2015 in caso di avveramento di eventi eccezionali e straordinari.
Il D.L. n. 129/2020 (modificando l’art. 152 del cd. “Decreto Rilancio”) differisce, al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione. Ciò in relazione alle procedure esecutive aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio; di salario, nonché di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Sul punto, occorre richiamare le nuove previsioni del cd. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020 pubblicato in G.U. in data 28 ottobre 2020); il quale ha introdotto misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria.
L’art. 4 del predetto “Decreto Ristori” ha prorogato, sino al 31 dicembre 2020, il disposto di cui all’art. 54 – ter del cd. “Decreto Cura Italia”; il quale ha disposto l’inefficacia delle procedure di pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore (promossa dal 25 ottobre sino alla data di conversione del medesimo Decreto).
Avv. Giovanna BRATTI Avv. Davide TORCELLO
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