DECRETO LIQUIDITA’: Meno burocrazia

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    Articolo pubblicato su Il Centro l’ 11 aprile 2020, pagina “Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Dopo alcuni giorni di attesa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 il cd. “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23/2020); entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. L’obiettivo perseguito dal Governo è quello di predisporre una nuova fase di contrasto alla cd. “emergenza Covid – 19”, attraverso l’adozione di ulteriori misure in tema di accesso al credito per le società; di sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e dei termini amministrativi e processuali; nonché in ambito di salute e lavoro.

    Grande attenzione viene dedicata, nel “Decreto Liquidità”, alle impellenti esigenze delle imprese.

    Il provvedimento interviene, innanzitutto, sotto il profilo economico e finanziario; ciò mediante la predisposizione di misure agevolative in tema di finanziamenti ed investimenti.

    Parimenti, sotto il profilo tributario ed amministrativo, il D.L. tenta di “tradurre in pratica” un’agognata semplificazione della burocrazia, privilegiando le modalità telematiche di comunicazione e/o scambio di informazioni; nonché prevedendo un’ulteriore proroga della sospensione di molteplici adempimenti fiscali.

    Attraverso lo stanziamento di circa 200 miliardi di Euro stabilito dal predetto Decreto, le imprese potranno beneficiare della cd. “Garanzia Italia”; la quale consiste in uno strumento finanziario, di natura straordinaria, che consente alle imprese di accedere a finanziamenti (erogati dagli istituti di credito) a condizioni agevolate.

    In particolare, il finanziamento verrà garantito da SACE S.p.A. e contro – garantito dallo Stato; al fine di far reperire a tali soggetti imprenditoriali (nel rispetto di determinate condizioni; modalità e tempistiche) la liquidità necessaria per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica.

    Semplificazioni sono, inoltre, previste per quanto riguarda la sottoscrizione di determinati contratti e le modalità di comunicazione fra la clientela e le Banche (ed istituti creditizi); favorendo l’utilizzo di canali telematici ed informatici.

    Le agevolazioni in tema di accesso al credito riguardano anche l’ambiente sportivo.

    Il Decreto Liquidità, infatti, ha previsto la possibilità di beneficiare fino al 31 dicembre 2020 della garanzia prestata dal Fondo istituito presso l’Istituto del Credito Sportivo dall’art. 90 c. 2 della L. n. 289/2002; questo in riferimento ai mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di attrezzature e/o impianti sportivi.

    Ciò con riferimento ai finanziamenti concessi dall’Istituto di Credito Sportivo (o altri istituti bancari) al fine di soddisfare i bisogni di liquidità propri delle Federazioni Sportive Nazionali; delle Discipline Sportive Associate; degli Enti di Promozione Sportiva; delle associazioni e società sportive dilettantistiche (iscritte al registro di cui al D. Lgs n. 242/1999).

    Misure agevolative in tema di sospensione del versamento delle rate dei mutui sono state previste anche per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti; ai quali, già dal cd. “Decreto Cura Italia”, è stata estesa la possibilità di beneficiare (per un periodo di 9 mesi decorrente dal 17 marzo 2020; data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 18/2020) del “Fondo di Solidarietà mutui prima casa” ai sensi della Legge n. 244/2007.

    Condizione necessaria è che tali soggetti autocertifichino un calo del fatturato relativo al trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero, al minor periodo intercorrente fra la data della domanda di ammissione ed il 21 febbraio) in una misura superiore al 33% del fatturato registrato nell’ultimo trimestre del 2019; dovendo tale riduzione essere imputata al rispetto dei provvedimenti restrittivi emanati a causa dell’emergenza sanitaria.

    Il nuovo Decreto Liquidità ha ampliato tale disposizione anche per i mutui di ammortamento contratti da meno di un anno (in deroga alla disciplina vigente); per i 9 mesi successivi alla propria entrata in vigore.

    Ulteriori interventi si registrano anche per le realtà societarie più strutturate (con rilevanti volumi d’affari); prevedendo disposizioni agevolative sul versante fiscale.

    Per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni con domicilio fiscale (o sede operativa; o sede legale) in Italia, infatti, risultano sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (ed assimilati); alle trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale; all’imposta sul valore aggiunto; ai contributi assistenziali e previdenziali, nonché ai premi assicurativi.

    Tale agevolazione è subordinata al verificarsi di determinati presupposti (legati, principalmente, a percentuali di riduzione del fatturato e/o dei redditi conseguiti nel corrente periodo di imposta rispetto a quelli registrati nell’anno di imposta precedente; nonché all’ambito territoriale di riferimento)

    Detti presupposti risultano differenti in baso al superamento o meno, da parte dei medesimi soggetti, della soglia di 50 milioni di euro di ricavi o compensi (conseguiti nel periodo di imposta 2018).

    Misure agevolative in materia contabile e fiscale sono state predisposte, altresì, in favore dei privati; i quali possono beneficiare della sospensione (nel periodo intercorrente fra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020) dei termini disposti per usufruire delle “agevolazioni per la prima casa”.

    Con specifico riferimento ai percettori di reddito di lavoro dipendente (ed assimilati), inoltre, è stata prevista la possibilità di usufruire di un’assistenza fiscale “a distanza”; trasmettendo, in modalità telematica, ai CAF (o i professionisti abilitati) la delega all’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata sottoscritta (e la documentazione necessaria) unitamente al documento di identità.

    Ciò attraverso l’invio telematico a quest’ultimi delle copie informatiche per immagine (scansione degli originali cartacei) della predetta documentazione; con obbligo di consegna delle deleghe in originale, una volta cessata l’emergenza epidemiologica.

    Occorre evidenziare che, nonostante il dibattito politico aperto sul punto, sembra non trovare spazio, nel testo del Decreto, la cd. “tassa patrimoniale” (vociferata negli ultimi giorni); la quale, sulla base del patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto, andrebbe a colpire i contribuenti “più facoltosi”.

    Ebbene, lo scopo perseguito dal Governo risulta quello di sostenere il tessuto imprenditoriale e societario del nostro Paese; il quale risulta compromesso dal perdurare dello stato di emergenza sanitario.

    Non ci resta, dunque, che monitorare l’ulteriore evolversi del panorama normativo; attendendo le ulteriori misure che dovrebbero essere varate dal Governo entro il mese di aprile.

                                                           Avv. Davide TORCELLO                    Avv. Giovanna BRATTI

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