DECRETO LEGGE N. 129/2020: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

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    Newsletter, n. 28 / OTTOBRE 2020, di Confindustria CH-PE  a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Il Consiglio dei Ministri ha, da ultimo, emanato, in tema di riscossione esattoriale, il Decreto Legge n. 129/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020); al fine di fronteggiare la crisi finanziaria (ancora in corso) dovuta all’adozione dei provvedimenti restrittivi “da Covid-19”.

    Tra le varie misure si annovera, in relazione alle entrate tributarie e non tributarie, la proroga al 31 dicembre 2020 del regime di sospensione dei versamenti delle somme derivanti dalle cartelle esattoriali degli agenti della riscossione; dagli avvisi di accertamento esecutivi (anche in materia doganale; e/o dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS); dalle ingiunzioni fiscali e/o dagli avvisi di accertamento degli enti territoriali.

    Rimane fermo l’obbligo, per i contribuenti, di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. È bene precisare sul punto, che per i soggetti aventi residenza o per le persone giuridiche con sede legale (o sede operativa) ubicata nei comuni della cd. zona rossa (indicati nell’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 (e non dall’8 marzo 2020) al 31 dicembre 2020.

    La normativa in esame interviene su quanto già disposto dal cd. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020; convertito in L. n. 27/2020); il cui art. 68 aveva già previsto, nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, la sospensione dei pagamenti dei debiti tributari e non tributari.

    Tale termine è stato poi oggetto di ulteriori interventi legislativi; i quali ne hanno disposto la proroga dapprima al 31 agosto 2020 (di cui al cd. Decreto Rilancio – D.L. n. 34/2020); nonché, in seguito, sino al 15 ottobre (di cui al cd. Decreto Agosto – D.L. n. 104/2020).

    In prossimità di tale ultima scadenza, il Governo ha, dunque, provveduto a differire ulteriormente il predetto regime di sospensione dei versamenti dei debiti (tributari e non tributaria) sino alla fine del corrente anno; stante il peggioramento della condizione epidemiologica.

    Si rileva, inoltre, che il D.L. n. 129/2020 ha previsto lo slittamento del termine (di cui al predetto art. 68 del D.L. n. 18/2020) di ulteriori misure agevolative in relazione ai piani di dilazione concessi dall’agente della riscossione in favore dei contributi che versano in situazione di difficoltà economica.

    È stato disposto, infatti, che in relazione ai piani di dilazione ancora in pendenza alla data dell’8 marzo 2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi dall’Ente della riscossione delle richieste presentato sino al 31 dicembre 2020 (e non più al 15 ottobre), gli effetti previsti in caso di violazione del piano di rateazione, da parte del debitore, si verificheranno nel caso di mancato pagamento di un massimo di 10 rate (e non di 5 rate ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

    Con riferimento all’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, il D.L. in esame ha introdotto rilevanti modifiche a quanto già statuito nella precedente normativa.

    Si è previsto, infatti, l’ulteriore differimento di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali in scadenza nell’anno 2021; così prorogando la sospensione dell’attività da parte dell’agente della riscossione (a vantaggio, anche se temporaneo, per i contribuenti).

    Ciò, tuttavia, facendo salvo quanto già disposto dall’art. 157, c. 3, del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio); il quale aveva già previsto la proroga di un anno dei termini per la notificazione delle cartelle di pagamento (relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 per l’attività di liquidazione di cui agli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; a quelle dei sostituti d’imposta presentate nel 2017; nonché a quelle presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

    Il nuovo Decreto ha stabilito, inoltre, che per le cartelle esattoriali in scadenza nel corrente anno, deve applicarsi il disposto di cui all’art. 12 del D.lgs. 159/2015 in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali; secondo il quale sono prorogati i termini decadenziali e prescrizionali in scadenza nel medesimo anno in cui si verifica la sospensione dei versamenti a causa dell’avvenimento “straordinario”. Tali termini vengono, dunque, slittati al secondo anno successivo alla conclusione del predetto periodo di sospensione dei pagamenti.

    Ebbene, stante la sospensione “generalizzata” dei versamenti (prevista dalla normativa sopra richiamata), si potrebbe ritenere prorogata, per gli agenti della riscossione, sino al dicembre 2022 la possibilità di notificare le cartelle esattoriali.

    Da ultimo, il D.L. n. 129/2020 dispone l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 (e non più al 15 ottobre) degli obblighi di accantonamento delle somme derivanti dal pignoramento presso terzi promossi dagli agenti della riscossione; in relazione agli importi dovuti a titolo stipendio, salario ed altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

    Non ci resta che monitorare le eventuali ulteriori proroghe di tali regimi di “sospensione”; i quali sono stati disposti non solo in favore dei contribuenti (sotto il profilo della sospensione delle scadenze dei versamenti dovuti agli agenti della riscossione e/o all’Ufficio), ma anche dell’Amministrazione finanziaria e degli enti della riscossione (sotto il profilo del differimento dei termini decadenziali e prescrizionali previsti per i poteri accertativi; nonché di notifica degli atti impoesattivi e/o esattoriali).

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

     

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