Dal “PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0” al Decreto “TRANSIZIONE 4.0”

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    Newsletter, n. 17 / LUGLIO 2020, di Confindustria CH-PE  a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    L’effettiva applicazione delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), ed in particolare delle importanti e numerose misure riguardanti le imprese, potrebbe proiettare l’Italia verso una nuova fase di politica industriale; denominata “4.0”.

    Dalla lettura del Decreto “Transizione 4.0” si evince che il Governo ha operato una rimodulazione degli incentivi fiscali di cui al “Piano Nazionale Impresa 4.0”, al fine di introdurre nuovi crediti d’imposta per le imprese che sviluppino progetti innovativi utili alle stesse; ciò indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

    Il credito d’imposta riconosciuto, la cui misura è stata fissata in una forbice che varia da un minimo del 6% ad un massimo del 10%, sarà fruibile con riguardo a tutte le attività poste in essere nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

    Le attività di ricerca compatibili con la fruizione dei contributi sotto forma di credito d’imposta di cui in parola dovranno riguardare:

    attività di ricerca e sviluppo (ex art. 1 cc. 198-207 L. n. 160/2019). Risulteranno ammissibili al credito d’imposta, pertanto, i lavori classificabili come attività: di ricerca fondamentale (finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico); di ricerca industriale (finalizzati alla ricerca di nuove soluzioni per il perseguimento di scopi e/o obiettivi scientifici o tecnologici); di sviluppo sperimentale (basati sul miglioramento di prodotti già esistenti). Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti.
    Attività di innovazione tecnologica (ex art. 1 c. 201 L. n. 160/2019). Risulteranno dunque ammissibili al credito d’imposta i lavori destinati alla integrazione ed interconnessione dei processi aziendali (interni ed esterni) rilevanti dal punto di vista economico (“creazione di valore”, si legge nel testo della norma). Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti.
    Attività di innovazione tecnologica di individuazione degli obiettivi di innovazione digitale; che si differenzia dalla prima sia per attività che per percentuale di credito riconosciuta. Infatti, in questo caso risulteranno ammissibili al credito d’imposta i lavori destinati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o “sostanzialmente” migliorati, aventi il fine ultimo di perseguire una transizione ecologica o digitale. Muta anche la misura del credito d’imposta riconosciuto; che sarà pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti.
    Attività di design, moda, calzaturiera, orafa, occhialeria, ceramica, del mobile e dell’arredo, nonchè per l’ideazione estetica (ex art. 1 c. 202 L. 160/2019). Risulteranno ammissibili al credito d’imposta i lavori destinati ad innovare i prodotti offerti dall’impresa, le quali si articolano diversamente a seconda del settore di cui si tratta (ad es., per il settore dell’abbigliamento, sono ammissibili i lavori di creazione dei nuovi campionari/collezioni nella fase di realizzazione) e non nella fase di vendita. Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti.
    Ad ogni modo, il riconoscimento del credito d’imposta potrà avvenire solo previa esibizione (e mantenimento) dalla prova dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili; le quali dovranno risultare (ex art. 1 c. 205 L. 160/2019) da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Al contrario, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione degli esborsi sostenuti saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta (per un importo non superiore a 5.000 euro).

    Le imprese, inoltre, saranno tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità; i contenuti nonché i risultati delle attività ammissibili svolte. Qualora intendano fruire dell’agevolazione di cui in parola, saranno tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

    Da ultimo, il Decreto in esame prevede che il credito d’imposta spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione; in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

    Inoltre, detto credito non potrà formare oggetto di cessione né di trasferimento (neanche all’interno del consolidato fiscale).

    Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale da emanarsi.

     

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

     

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