Newsletter, n. 26 / OTTOBRE 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Un emendamento al “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) potrebbe prevedere l’anticipazione dell’entrata in vigore della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza – C.c.i.i.); la quale, inizialmente prevista al 15 agosto 2020, è stata poi posticipata al 1° settembre 2021 dalla normativa emanata a causa del Covid – 19.
La disciplina è finalizzata a fronteggiare le situazioni di crisi economica in cui versano i debitori (siano essi consumatori; o professionisti; ovvero imprenditori artigiani o agricoli); mediante la predisposizione di strumenti giuridici (e/o procedure di natura concorsuale o “para concorsuale”) finalizzati ad una gestione “guidata” delle condizioni di insolvenza.
Il predetto D. Lgs. n. 14/2019 muove dalla precedente normativa contenuta nella L. n. 3/2012 (cd. Legge Salva – suicidi; prevista in tema di usura, estorsione, nonchè di componimento della crisi); la quale si poneva già l’obiettivo di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento dei debitori mediante la predisposizione di accordi di composizione della crisi e/o di piani del consumatore.
Ebbene, con l’introduzione di interventi sul cd. Decreto Agosto, si ipotizza l’introduzione di ulteriori correttivi al “Codice della Crisi”; al fine di rendere ancor più operative le disposizioni relative alla gestione delle situazioni di insolvenza.
Ciò anche in conformità a quanto previsto a livello eurounitario.
La Direttiva UE n. 2019/1023 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019, infatti, (anche in parziale modifica di quanto disposto dalla precedente Direttiva 2017/1132) aveva già apportato talune integrazioni: ai piani di ristrutturazione preventiva; all’esdebitazione; alle interdizioni; nonché, alle misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione.
In particolare, le modifiche da apportare al cd. Decreto Agosto non si limiterebbero allo slittamento del periodo di efficacia della disciplina (ad oggi fissata, come detto, al 1° settembre 2021); interessando ulteriori (e più rilevanti) profili.
L’intervento potrebbe coinvolgere, infatti, anche la platea dei soggetti beneficiari dei mezzi di composizione della crisi; ai quali, oltre alle tre categorie già previste (i “debitori civili”; le imprese “sotto soglia” ex art. 1 della cd. Legge Fallimentare; e le imprese agricole) potrebbero aggiungersi i soci illimitatamente responsabili delle imprese.
Si dovrebbe prevedere, altresì, l’accesso ad un’unica procedura di composizione della crisi da indebitamento per i componenti del medesimo nucleo familiare; nelle ipotesi in cui il soggetto debitore sia convivente o nei casi in cui il sovraindebitamento abbia una causa comune.
Ed ancora, si potrebbe statuire la possibilità per il debitore persona fisica “meritevole” di accedere all’esdebitazione; laddove non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità (neanche futura). Ciò solo per una volta e con l’obbligo di pagare i debiti (entro 4 anni dal relativo provvedimento del Giudice) nelle ipotesi in cui dovessero sopraggiungere risorse per soddisfare le ragioni dei creditori (in misura, complessivamente, superiore al 10%).
Ad oggi, tuttavia, si tratta solo di proposte di emendamenti normativi; stante il “congelamento” dell’entrata in vigore di una disciplina già scritta.
La causa di detto rinvio potrebbe rinvenirsi in una ragione prettamente pratica: l’ingresso della nuova disciplina in un momento storico ed economico così particolare non avrebbe permesso di monitorare realmente l’andamento del settore imprenditoriale nazionale. Ciò poiché, il calo del fatturato e l’ipotetica creazione di esposizione debitorie conseguenti alla pandemia, avrebbero alterato lo stato dell’arte.
Al fine di verificare la portata (e l’efficacia) delle misure introdotte con il “Codice della Crisi”, non resta che attendere il 1° settembre 2021. Ciò continuando a monitorare le eventuali modifiche e/o correttivi che, medio tempore, potrebbero essere introdotti.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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