CIRCOLARE N.20/E 10/07/20. CREDITO d’IMPOSTA per l’ADEGUAMENTO, LA SANIFICAZIONE e l’ACQUISTO di DISPOSITIVI ANTI-COVID

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    Newsletter, n. 19 / LUGLIO 2020, di Confindustria CH-PE  a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione delle misure agevolative predisposte dal cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in favore degli imprenditori; i quali hanno provveduto ad adeguare le proprie attività alle misure contenitive disposte a causa del contagio da Covid-19.

    Secondo quanto chiarito nella predetta Circolare, sarebbe oggetto di tassazione, ai fini IRPEF ed IRAP, il credito d’imposta maturato a fronte dell’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento del contagio da Covid -19; nonché quello spettante in seguito alla sanificazione degli ambienti di lavoro e dell’acquisto dei dispositivi di protezione.

    L’art. 120 del cd. D.L. Rilancio (in fase di conversione in questi giorni) attribuisce il credito d’imposta in favore di coloro che hanno eseguito interventi (ed investimenti) per conformarsi alle prescrizioni sanitarie di cui sopra.

    Tale previsione è affiancata, inoltre, dall’ulteriore credito di imposta di cui all’art. 125 del predetto D.L.; il quale prevede misure agevolative in favore di coloro che hanno sostenuto costi per la sanificazione degli ambienti o per l’acquisto dei dispositivi di protezione (individuali; delle maestranze o dei clienti).

    A tal proposito la Circolare di cui si tratta opera una importante distinzione:

    per quanto concerne il credito d’imposta ex art. 120 del cd. D.L. Rilancio, specifica che, il beneficio (riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico; nonché alle associazioni, alle fondazioni, agli enti privati compresi gli enti del Terzo settore) si applicherebbe solo alle spese necessarie per la riapertura delle attività “in sicurezza”.
    Gli interventi ricompresi sono suddivisi in:

    interventi agevolabili: attività necessarie al fine del rispetto delle prescrizioni sanitarie volte a contrastare la diffusione del Covid -19;
    investimenti agevolabili: attività connesse al settore dell’innovazione, dello sviluppo o dell’acquisto di strumenti e/o tecnologie utili allo svolgimento dell’attività lavorativa (ad es. per l’acquisto dei c.d. termoscanner; dei software per lo smart working, etc.);
    in relazione al credito d’imposta ex art. 125 del cd. D.L. Rilancio, precisa che, il beneficio (riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione; nonché agli enti non commerciali, fra cui anche gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) riguarderebbe anche per le spese sostenute per:
    la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale;
    la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    l’acquisto di detergenti; di disinfettanti; di dispositivi per garantire la distanza interpersonale ed ogni altra necessaria strumentazione igienico sanitaria.
    La platea di soggetti beneficiari è ampia; i quali sono individuati, nella Circolare, come “le attività tipicamente” aperte al pubblico: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema; associazioni, fondazioni od enti privati.

    Nel testo non sono contenute distinzioni in funzione del regime fiscale adottato dagli esercenti attività d’impresa. Parrebbero, dunque, rientrare nell’alveo dei fruitori:

    i soggetti in regime forfettario (ex art. 1, cc. 1 e 2 del D.L. n. 190/2014);
    i soggetti in regime di vantaggio (ex art. 27, cc. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011),
    gli imprenditori e le imprese agricole (sia che determinino reddito per regime naturale; su base catastale o che producano reddito d’impresa).
    Come già noto, per le spese sostenute ai sensi dell’art. 120 del cd. D.L. Rilancio, l’ammontare del credito d’imposta dovrebbe corrispondere al 60% delle spese (ritenute ammissibili) sostenute nell’anno 2020 (per un massimo di €80.000,00); ragion per cui il limite massimo riconoscibile per il beneficio di cui in parola non potrà eccedere i €48.000,00.

    Per le spese sostenute ex art. 125 del D.L. Rilancio, invece, il credito d’imposta dovrebbe ammontare ad una misura pari al 60% delle spese (ritenute ammissibili) sostenute nell’anno 2020; ciò nell’ipotesi in cui non superi complessivamente il tetto massimo di €100.000,00.

    Qualora invece il limite ecceda detta soglia non potrebbe riconoscersi un ammontare superiore a €60.000,00 per beneficiario.

    Il citato documento di prassi, inoltre, offre precisazioni in merito ai “costi sostenuti” (al fine di usufruire dei predetti crediti di imposta); analizzando le ipotesi in cui le suddette spese siano oggetto di dilazione di pagamento (iniziata nel 2020; e terminata nel 2021).

    In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, stante il tenore letterale delle disposizioni in questione, occorrerebbe operare una distinzione; sulla base del regime fiscale scelto dal soggetto beneficiario (se regime cd. di cassa o di competenza).

    Per coloro che adottano un regime di cassa, bisognerebbe considerare la data dell’effettivo pagamento; mentre per i soggetti in regime di competenza si dovrebbe tener conto delle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

    Il credito d’imposta maturato ai sensi dell’art. 120 del cd. D.L. Rilancio (per l’adeguamento degli ambienti di lavoro), potrebbe essere utilizzato esclusivamente in compensazione; oppure, in alternativa, potrà essere ceduto (anche parzialmente) ad altri soggetti (ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).

    Il credito d’imposta di cui all’ art. 125 del cd. D.L. Rilancio (per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali) potrebbe utilizzarsi esclusivamente in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; oppure, in alternativa, potrà essere ceduto (anche parzialmente) ad altri soggetti (ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) entro il 31 dicembre p.v..

     

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

     

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