Articolo pubblicato su Il Centro del 27 gennaio 2021, pagina “Abruzzo Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.
Con l’entrata in vigore, il 15 gennaio scorso, del Decreto Legge n. 3/2021, è stato disposto l’ulteriore slittamento dei termini previsti per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie.
In particolare, l’art. 1 del predetto Decreto ha differito, al 31 gennaio 2021, la scadenza del periodo di sospensione prevista dall’art. 68 del “Decreto Cura Italia” (ovverosia, il D.L. n. 18/2020).
Più nello specifico, tale sospensione interessava i versamenti delle somme derivanti dalle cartelle di pagamento (emesse dagli agenti della riscossione); dagli avvisi di accertamento cd. “esecutivi” e dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010; dagli atti di accertamento, emessi dall’Agenzia delle Dogane, in tema di riscossione di risorse proprie e della relativa IVA all’importazione; dalle ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali; dagli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli Enti nonché dagli atti della riscossione relativi alle entrate patrimoniali emessi dagli Enti locali (e dai soggetti resi affidatari dell’accertamento e della riscossione da parte dei medesimi Enti).
Dalla data di inizio del cd. “lockdown”, cioè l’8 marzo 2020 (che diventa, invece, il 21 febbraio 2020 sia per le persone fisiche aventi la residenza; sia per le persone giuridiche aventi la sede legale o quella operativa, nei Comuni della “zona rossa”), e sino al 31 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non potrà pertanto effettuare la notifica delle cartelle di pagamento (e degli atti di riscossione summenzionati); ciò nemmeno a mezzo PEC.
Per le cartelle esattoriali notificate fino all’8 marzo 2020, in via di estrema sintesi, si aprono invece tre scenari differenti; che tenteremo di semplificare nelle righe seguenti.
1) Nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti / scadranno nel periodo intercorrente fra l’8 marzo 2020 ed il 31 gennaio 2021, il pagamento dovrà effettuarsi in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2021 (mese successivo al termine del periodo di sospensione).
2) Nel caso in cui i termini di pagamento, al contrario, risultassero già scaduti alla data dell’8 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non avvierà comunque alcuna nuova procedura cautelare e/o esecutiva sino al 31 gennaio 2021.
3) Nel caso in cui il contribuente avesse presentato istanza di rateazione nel predetto periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avrà l’obbligo di verificare l’ammissibilità della richiesta; con conseguente preclusione dell’avvio di procedure esecutive e/o iscrizione di ipoteca in danno del medesimo, quantomeno sino all’eventuale rigetto. Ciò con la specificazione che, per le istanze presentate dal 30 novembre 2020, la comprovata situazione di obiettiva difficoltà dovrà essere valutata, nell’ottica dell’ammissibilità del beneficio della rateazione, per i debiti di importo superiore ad €100.000; derogando così alla soglia di €60.000 di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Il nuovo D.L. n. 3/2021, inoltre, ha previsto lo slittamento al 31 gennaio 2021 del termine già disposto in precedenza dall’art. 152 del D.L. n. 34/2020; che riguardava la sospensione degli obblighi di accantonamento relativi ai pignoramenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (nonché dai “concessionari della riscossione”).
Ciò con riferimento alle somme dovute a titolo di stipendi; di salario; di altre indennità relative al rapporto di impiego (comprese quelle dovute in seguito al licenziamento, quelle a titolo di pensioni – o di indennità sostitutive – o di assegni di quiescenza).
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo, pertanto, non saranno sottoposte a vincolo di indisponibilità; potendo essere rese disponibili dal terzo pignorato in favore del debitore esecutato.
Tutto questo anche ove, anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione normativa, fosse già intervenuta, nella relativa procedura esecutiva, l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate da parte del Giudice competente.
In ogni caso, secondo il D.L. n. 3/2021, resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti emessi e gli adempimenti effettuati dall’Agente della riscossione nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio ed il 15 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto medesimo).
Vengono, pertanto, fatti salvi i rapporti giuridici (ed i loro effetti) instaurati sulla base dei medesimi atti o adempimenti; oltre che i versamenti corrisposti nel medesimo periodo, le somme pagate a titolo di interessi di mora relativi, di sanzioni nonché le somme aggiuntive.
Si assiste, dunque, all’ennesimo arresto (nello specifico, il quinto) dell’“ingranaggio della riscossione” in favore dei contribuenti; i quali potranno beneficiare dell’ulteriore differimento dei termini di sospensione previsti l’adempimento delle obbligazioni tributarie incombenti su di essi, oltre che del nuovo congelamento delle procedure cautelari ed esecutive a loro carico.
Avv. Giovanna BRATTI Avv. Davide TORCELLO
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.