Newsletter, n. 16 / GIUGNO 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Dal 1° luglio p.v. entrerà in vigore il “contraddittorio preventivo obbligatorio” per talune tipologie di tributi: di tale novità si occupa la Circolare n. 17/E del 22 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’art. 4 octies c. 1 lett. b) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (così come modificato ed integrato dalla L. 28 giugno 2019 n. 58), il Legislatore nazionale aveva a suo tempo introdotto l’obbligo in capo all’Amministrazione finanziaria procedente di notificare al contribuente interessato un invito a comparire; ciò in un momento antecedente l’emissione dell’avviso di accertamento.
Pertanto, detto passaggio procedimentale dovrà obbligatoriamente rispettarsi nei casi in cui l’operato dell’A.E. interessi le imposte: sui redditi (e relative addizionali); sostitutive; regionale sulle attività produttive; sul valore aggiunto; sui contributi previdenziali; sulle ritenute; sul valore degli immobili, nonché sulle attività finanziarie svolte all’estero.
L’introduzione della nuova previsione, a cascata, ha comportato la modifica di ulteriori disposizioni normative vigenti.
Più precisamente, con l’art. 4 octies c.1 lett. a) e c) sono state previste, rispettivamente:
una proroga automatica, in favore dell’Ufficio procedente, di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo.
Infatti, qualora intercorrano meno di 90 giorni tra la data indicata nell’invito a comparire notificato al contribuente (ex art. 5 del D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218) e quella di decadenza per l’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo, il predetto termine di decadenza sarà prorogato di 120 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti. Ciò in deroga al termine ordinario previsto dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972;
la preclusione, per il contribuente che abbia ricevuto l’avviso di accertamento e che abbia rifiutato di comparire al contraddittorio, di avvalersi della possibilità di presentare l’istanza (ex art. 6 del D. Lgs. 218/1997) per accedere al procedimento di accertamento con adesione.
Infatti, ove il contribuente ricevesse un invito a comparire al “nuovo” contraddittorio preventivo e decidesse di non accoglierlo, qualora successivamente si vedesse notificare un avviso di accertamento (interessante i medesimi fatti), non potrebbe avvalersi della possibilità di presentare un’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 218/1997.
Ciò in spregio al carattere (non tassativo per il contribuente) dell’adesione al contraddittorio preventivo. E’ doveroso ricordare, in proposito, che l’obbligatorietà dell’esperimento del contraddittorio (o, quantomeno, dell’inoltro del relativo invito ad esperirlo) opera solo nei confronti dell’Ufficio procedente; poiché la mancata attivazione del contraddittorio farebbe scaturire l’invalidità dell’atto impositivo (ad eccezione dei casi previsti ex lege).
Ed ancora.
Scorrendo nella lettura della Circolare n. 17/E del 22 giugno u.s. dell’Agenzia dell’Entrate, si legge che la nuova disposizione normativa, per come intesa dall’Amministrazione, “rappresenta un importante tassello nel percorso intrapreso dall’amministrazione finanziaria, teso a garantire l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.”
Ebbene, non si può tacere, al riguardo, la diversa lettura che taluni hanno dato di questa nuova disposizione.
Per alcuni, infatti, essa si porrebbe in contrasto con la vera sostanza dell’istituto partecipativo di cui si tratta.
La trasformazione dell’istituto del contraddittorio endoprocedimentale mirava alla creazione di uno “spazio” votato ad un maggior confronto (e ad un dialogo maggiormente costruttivo) tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria.
Quest’ultima, invece, sembrerebbe quasi propensa a “snaturare” tale istituto; ciò con l’intento (parrebbe) di avvantaggiarsi di tempi maggiori per poter svolgere il proprio operato di accertamento, al riparo dalla decadenza dal potere di notificazione dell’atto impositivo.
In ultimo, merita attenzione anche la modifica che interessa la motivazione dell’avviso di accertamento.
Nel caso di adesione al contraddittorio preventivo da parte del contribuente, l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio dovrà specificare i chiarimenti forniti dal contribuente; i documenti da quest’ultimo prodotti, nonché le ragioni emerse durante il contraddittorio medesimo. Non sarà sufficiente, per l’Ufficio, limitarsi ad una superficiale analisi degli elementi forniti dal contribuente.
Al contrario, gli operatori dell’Amministrazione finanziaria avranno l’obbligo di argomentare (nelle motivazioni dell’atto) le ragioni che abbiano portato al mancato accoglimento delle istanze provenienti dal contribuente; e dunque, che hanno finito col fondare la legittimità dell’atto impositivo emanato nel prosieguo in suo danno.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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