Newsletter n. 09 / Aprile 2021
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Giovanna BRATTI e dell’Avvocato Davide TORCELLO
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Nuove agevolazioni TARI in favore delle imprese. Esenzione parziale per chi sceglie di affidare ad operatori privati il recupero dei rifiuti; esenzione totale per i magazzini e per i depositi produttivi di rifiuti industriali.
Sul fronte delle entrate locali, la decretazione d’urgenza è stata di recente utilizzata al fine di “sistemare” una materia – come quella della fiscalità territoriale – che, da sempre, è risultata oggetto di continue riforme ed “aggiustamenti” normativi.
Ciò con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI).
Quest’ultima ha rappresentato un vero e proprio “terreno fertile” per il Legislatore; che, nel corso degli anni, ha continuato ad intervenire (spesso in assenza di un organico coordinamento con la disciplina vigente) sul relativo impianto tributario.
Da ultimo, il cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 22 marzo 2021) ha introdotto una proroga in favore dei Comuni; i quali avranno tempo fino al 30 giugno 2021 per procedere all’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla TARI (nonché della tariffa corrispettiva).
In materia di rifiuti ed ambiente, tale proroga è risultata funzionale, per gli Enti locali, anche ai fini dell’adeguamento a svariate novità normative; già previste a partire dallo scorso anno.
Il tutto nasce dal recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva n. 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 maggio 2018 (in tema di rifiuti ed imballaggi).
Il D. Lgs. n. 116/2020, in attuazione della predetta normativa eurounitaria, ha introdotto significative modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (altresì noto come “Testo Unico Ambiente” o “Codice dell’Ambiente”).
A ciò, tuttavia, non ha fatto seguito un intervento sistematico da parte del Legislatore; il quale, almeno nella prima fase, non è riuscito nell’intento di “amalgamare” le novità introdotte in tema di rifiuti (anche in attuazione della direttiva eurounitaria di cui sopra) con la disciplina di settore già vigente; così come verificatosi per la normativa in ambito TARI.
Disarmonia applicativa che è stata colta dall’iFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione Anci). Quest’ultimo, nella nota del 18 gennaio 2021, ha dapprima analizzato dal punto di vista operativo gli effetti determinati dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 116/2020; per poi invitare a chiarire l’ambito applicativo e la portata delle nuove disposizioni.
È stata così emanata, da parte del Ministero della Transizione ecologica, la circolare n. 25359 del 12 aprile 2021; firmata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sono stati così chiariti i “termini della questione” in relazione alle due più significative novità introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020; le quali consistono:
nella rinnovata definizione di “rifiuto urbano” (e nel conseguente divieto di assimilazione in capo agli Enti territoriali);
nella facoltà, per le imprese, di affidare il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ad operatori privati; oltre che nelle nuove esenzioni (totali o parziali) previste, in favore delle imprese, in ambito TARI.
Con riferimento al primo profilo, la nuova disciplina distingue fra “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”; così precludendo ai Comuni di procedere all’ “assimilazione”, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani (facoltà di cui i Comuni hanno spesso “abusato”; nell’evidente intento di riscuotere le relative entrate da parte delle imprese contribuenti).
L’art. 183 del cd. TUA, al c. 1 lettera b-ter), nella versione novellata, prevede un elenco tassativo di ciò che appartiene alla categoria dei “rifiuti urbani”; così estendendo i confini applicativi di quest’ultima categoria anche ai rifiuti provenienti da fonti simili (per natura e composizione) a quelli domestici e prodotti dalle attività indicate nell’allegato L – quinquies al predetto TUA.
Un’assimilazione che viene, dunque, svincolata dalla discrezionalità delle Amministrazioni comunali; per essere prestabilita, piuttosto, a livello normativo.
Con riferimento al secondo profilo, si è riconosciuta alle imprese la possibilità di esternalizzare il servizio di raccolta e di smaltimento dei propri rifiuti urbani ad operatori privati; non avvalendosi più del medesimo servizio pubblico, ad appannaggio esclusivo dei Comuni.
Ciò determinerà un’esenzione parziale, relativamente al pagamento della TARI, in favore delle imprese che effettuano tale scelta di esternalizzazione. Non risulterà dovuta la sola “quota variabile” determinata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti; dovendosi procedere al versamento, invece, della cd. “quota fissa”.
Le imprese (almeno per il corrente anno) dovranno comunicare al Comune, entro il 31 maggio p.v., la scelta di avvalersi di un operatore privato per il recupero dei rifiuti.
Quest’ultimo, ai fini di usufruire della nota esenzione parziale, dovrà successivamente rilasciare la relativa attestazione circa l’effettivo espletamento del servizio di recupero.
Tale termine “stride” con la proroga disposta in favore degli Enti comunali; i quali, entro il 30 giugno 2021, dovranno procedere all’approvazione delle tariffe.
Un solo mese a disposizione dei Comuni, dunque, al fine di deliberare l’entità delle tariffe; con difficoltà di prevedere, concretamente, le minori entrate locali determinate dalle esenzioni (derivanti dalla scelta, da parte delle imprese, di esternalizzare il servizio di recupero dei rifiuti).
Un’ulteriore esenzione, questa volta “totale”, è stata poi prevista in favore di imprese industriali ed artigianali produttive di rifiuti urbani e speciali; le quali, per determinate aree, saranno liberate dall’obbligo di versare sia la “quota fissa” che quella “variabile” della TARI.
L’esonero, in particolare, coinvolgerà le aree di lavorazione e di produzione dei rifiuti industriali; alle quali vengono assimilati anche i magazzini di materie prime e di prodotti finiti (a prescindere dal fatto che tali zone siano connesse alle aree di formazione dei rifiuti speciali).
Esenzione che, di contro, non riguarderà le zone produttive di rifiuti urbani (uffici, mense, locali funzionalmente connessi alle stesse aree); per le quali rimarrà dovuta la tariffa comunale TARI.
Ciò a condizione che l’impresa non decida di avvalersi di operatori privati; in quanto, anche in questa ipotesi (secondo i tempi e le modalità sopra delineate), si potrà beneficiare dell’esenzione parziale.
In conclusione, è bene segnalare una recente pronuncia (ordinanza n. 8405 del 25 marzo 2021) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di entrate locali.
In relazione ad una fattispecie concernente la TARI, le Sezioni Unite hanno infatti confermato la prescrizione quinquennale delle entrate locali; in quanto trattasi di “prestazioni periodiche”.
Una volta decorso il termine quinquennale (in assenza di previo esperimento di azioni esecutive, di azioni cautelari e la notifica di richieste formali di pagamento) il Comune non potrà più esigere dal contribuente il pagamento delle imposte locali.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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