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Newsletter n. 16 / Ottobre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
A tale quesito ha risposto, in un primo tempo, la “famosa” sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1080/2023; che si è pronunciata relativamente ad un contenzioso insorto tra un’impresa ed un committente che l’aveva citata in giudizio per “gravi inadempienze” (che, a detta del medesimo committente, gli avrebbero fatto perdere la nota detrazione).
Nello specifico, il caso riguardava la “perdita del Superbonus” per alcuni lavori mai iniziati da parte dell’impresa appaltatrice su un edificio unifamiliare; posto che, per accedere a tale agevolazione entro il 31 dicembre 2023, era necessario che il SAL del 30 settembre 2022 fosse al 30% (ma così ovviamente non era, proprio perché il cantiere, nella realtà dei fatti, non era mai stato avviato).
I giudici, pertanto, condannavano l’impresa a restituire l’acconto ricevuto ma, allo stesso tempo, stabilivano che il risarcimento dovuto andasse valutato in base alla differenza tra l’aliquota piena (in questo caso 110%) e quella più bassa (in questo caso, per il Superbonus, quella al 90%); alla quale il privato avrebbe potuto accedere dopo essere stato costretto a rinunciare, suo malgrado, all’agevolazione Superbonus nella misura originaria.
Posto che il committente non forniva elementi sulla propria situazione reddituale, i giudici non risultavano in grado di stabilire se il ritardo dell’impresa edile avesse causato la definitiva perdita del Superbonus; oppure, solo la perdita dell’aliquota più vantaggiosa.
Sulla falsariga della sentenza appena menzionata, il Tribunale di Padova (sentenza n. 2266/2023), relativamente ad un caso similare, faceva leva sulla possibilità per il denunciante di contattare altre aziende.
In quel caso, i proprietari di un immobile da ristrutturare avevano citato in giudizio l’impresa edile incaricata di realizzare l’intervento; perché, a causa di alcuni ritardi, non aveva completato i lavori in tempo.
Il committente, nell’occasione, aveva chiesto la risoluzione del contratto; la restituzione delle somme già versate all’impresa per la parte di lavori non ultimata, nonché un risarcimento per la mancata fruizione dell’agevolazione.
I giudici riconoscevano dunque l’inadempienza dell’azienda edile, disponendo la restituzione delle somme versate per opere mai realizzate; ma non davano ragione al committente per quanto riguardava il risarcimento.
Secondo il Tribunale di Padova, il denunciante “non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese”.
Secondo tale Tribunale, per ottenere un risarcimento, era necessario che il committente provasse che non c’erano altre soluzioni per non far scadere i termini.
Entrambe le sentenze prese in esame, dunque, hanno stabilito un principio fondamentale: il risarcimento è dovuto se – e soltanto se – è possibile dimostrare in giudizio che la perdita dell’agevolazione è stata causata dall’inadempienza dell’impresa edile; senza che il committente potesse porvi rimedio.
Attendiamo, dunque, la pronuncia di altre sentenze sul tema da parte dei Giudici di merito e di legittimità;
che risultino in grado di chiarire ulteriormente le responsabilità e le conseguenze per le parti coinvolte, in caso di mancato rispetto del termine contrattuale da queste previsto, per lo svolgimento di lavori connessi ai vari bonus edilizi.
Avvocato Irene GRAZIOSI
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