Articolo pubblicato su Il Centro il 29 Aprile 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
L’articolo porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI
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In alcuni casi, tuttavia, i cantieri si sono loro malgrado trasformati in una sorta di “tutti contro tutti”; con l’insorgenza di numerose controversie tra proprietari, imprese appaltatrici e tecnici (geometri, architetti, ingegneri per citare alcune delle categorie professionali maggiormente interessate) coinvolti nelle rispettive vesti.
Per taluni litigi che – per fortuna dei contendenti – hanno trovato composizione bonaria in ambito stragiudiziale, ve ne sono molti altri che si apprestano ad approdare (o sono già approdati) innanzi alla Giustizia.
Le “battaglie legali” legate al “Superbonus 110%”, del resto, hanno fatto registrare molteplici cause di innesco.
La realtà dei fatti ci insegna, a tal proposito, come queste liti non si consumino esclusivamente tra condomini e imprese edili.
In alcuni casi, ad esempio, a chiedere un risarcimento possono essere i tecnici coinvolti per questioni attinenti alla retribuzione; mentre, in altre fattispecie, a bloccare i progetti possono contribuire ragioni differenti (come la scoperta di un vincolo paesaggistico o di un mancato accordo tra i condomini).
Esiste, poi, un’altra tipologia di controversie; ovverosia, quelle nelle quali sono i proprietari di immobili ad “andare contro” le aziende che hanno avviato i cantieri.
In questo caso, uno dei problemi di più comune verificazione pare essere quello legato ai lavori iniziati e poi finiti in stallo; ad esempio, a causa di problemi legati alla cessione del credito. Tra le altre, si sono infatti verificate situazioni di proprietari che hanno anticipato soldi alle ditte; pagato i progetti per poi assistere alla mancata partenza del cantiere (con tutte le problematiche del caso, nell’ottica dell’ordinaria fruizione del “Superbonus 110%”, riversatesi su chi non aveva iniziato o finito i lavori in tempo).
Insomma, la casistica “litigiosa” che inizia a registrarsi nella quotidianità appare quanto mai variegata; anche se, alla luce dei primi riscontri, pare comune a tutte le controversie una certa complessità.
Il continuo mutamento delle disposizioni normative che, negli anni, hanno disciplinato il “Superbonus 110%”; l’accavallarsi dei documenti di prassi (che sovente, anziché chiarire, hanno complicato lo scenario); l’ambito di operatività propriamente “tecnico” (dove confluisce il delicatissimo know – how professionale di ingegneri, architetti, geometri), del resto, non si può dire che abbiano aiutato in tal senso.
Non solo.
Il ricorso al “Superbonus 110%” (e, più in generale, la fruizione dei bonus edilizi) sono da tempo entrati nel mirino del fisco.
E’ facile ipotizzare che i beneficiari del superbonus risulteranno, in quest’ottica, i soggetti più vulnerabili. Una volta accertate irregolarità legate alla fruizione dei benefici; all’assenza (totale o parziale) ovvero alla perdita dei requisiti di legge, il beneficiario dovrà corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’importo relativo alla detrazione non spettante, con interessi e sanzioni tributarie.
La scure del recupero, del resto, potrebbe estendersi anche a professionisti e imprese; senza scordare la potenziale rilevanza penale connessa al disconoscimento dell’agevolazione.
Avendo riguardo alle previsioni normative di carattere penale (che potrebbero interessare gli indebiti utilizzi in compensazione di crediti generati da interventi di natura edilizia), mette conto segnalare come – a fronte dell’eventuale compimento di attestazioni mendaci da parte dei tecnici e dei professionisti coinvolti (si pensi, ad esempio all’APE, alle asseverazioni, al visto di conformità, alla CILA, etc.) – potrebbero essere contestate le diverse fattispecie di falsità ideologica; quelle previste, in materia di dichiarazioni mendaci in atto di notorietà; o le gravi ipotesi di truffa e di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Parimenti, potrebbe riscontrarsi anche una (potenziale) rilevanza penale – tributaria delle contestazioni dell’A.E.; con riguardo a quanto sancito dagli articoli 2, 3 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000.
Inoltre, nell’ottica del rischio di insorgenza di una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, ove si riscontrasse la commissione di uno dei reati summenzionati; se questo integrasse la figura del reato presupposto – soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti ex lege per l’insorgenza di tale responsabilità – potrebbe trovare giustificazione un ulteriore profilo contenzioso.
In conclusione, tale situazione risulta quanto mai “intrecciata”.
Del resto, i fattori appena illustrati contribuiranno – facile profezia – a far lievitare l’insorgenza di liti; e, per quelle che non troveranno pronta soluzione stragiudiziale, si apriranno le vie dell’accesso al contenzioso, con tutte le ripercussioni del caso.
Avv. Davide TORCELLO
Avv. Irene GRAZIOSI
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