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Newsletter n. 04 / Aprile 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Come specificato dai documenti della Camera, il primo tema affrontato è stato quello relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche – le cosiddette villette – che viene posticipato dal 31 marzo al 30 giugno 2023; conservando l’aliquota piena al 110%, fermo restando il termine per la conclusione dei lavori. Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che, alla data del 30 settembre 2022, risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Proviamo a capire gli scenari possibili per gli interventi sugli edifici unifamiliari.
Per gli edifici unifamiliari e le villette è prevista una detrazione del 90% per tutto il 2023.
Per usufruire del Superbonus 90 sono necessarie 3 condizioni:
Per i lavori in corso, iniziati prima del 2023, è prevista la scadenza del 110% al 31 marzo 2023; nel caso in cui sia stato completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022.
Per quanto riguarda la cessione del credito, resta possibile procedere con sconto in fattura / cessione solo se è stata presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023 o la richiesta di titolo abilitativo (per demolizione e ricostruzione); altrimenti, occorre procedere con utilizzo diretto della detrazione Irpef.
Per i lavori non ancora iniziati, si ha la detrazione del 90% per tutto il 2023; senza cessione del credito.
Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per gli interventi di edilizia libera; per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore; nonché per il cosiddetto Sismabonus “cratere”, ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici.
In particolare, per gli interventi in edilizia libera, il blocco delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo stabilito dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 non si applica per:
Nel caso in cui, alla data del 17 febbraio, non siano stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio.
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 27 aprile p.v., in attesa che vengano formalizzate le soluzioni relative ai crediti incagliati ed allo sblocco delle cessioni relative al 2022 ed ai residui 2021 e 2022; per il quale la formula prospettata nei giorni scorsi appare destinata ad ulteriori soluzioni.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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