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Newsletter n. 04 / Febbraio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
Nel 2025, la possibilità di cedere i crediti edilizi e di applicare sconti in fattura per ciò che concerne il cd. “Superbonus” sarà riservata esclusivamente alle sue varianti ancora in vigore; quali quelle destinate ai condomini, al Terzo settore, nonché alle zone colpite da terremoti.
Nonostante l’ambito teoricamente ristretto, il potenziale economico rimane consistente: secondo i dati forniti da Enea, ci sono oltre 5 miliardi di lavori da completare; che rappresenteranno, a conti fatti, la base per questa ultima fase di agevolazioni.
Con il rilascio dell’aggiornamento del software da parte dell’Agenzia delle Entrate, così come comunicato dalla stessa all’inizio del mese corrente, si potranno eseguire i relativi adempimenti tecnici riguardo le spese sostenute nel 2025; nonché gestire le relative cessioni dei crediti e gli sconti in fattura.
Nello specifico, per quanto riguarda le condizioni per le cessioni, queste restano disponibili, come detto, esclusivamente per il “Superbonus”; a condizione che non si rientri nelle restrizioni introdotte con i decreti del 2023 (D. L. n. 11/2023) e 2024 (D. L. n. 39/2024).
Pertanto, sarà necessario presentare un titolo abilitativo rilasciato entro il 17.02.2023; nonché avere contabili per lavori eseguiti entro il 30.03.2024.
Possono ancora beneficiare del “Superbonus” (con riduzione al 65%) gli edifici di proprietà unica da 2 a 4 unità; enti del Terzo settore, nonché gli edifici danneggiati da terremoti (in quest’ultimo caso, con detrazione piena).
Inoltre, secondo l’ultima Legge di Bilancio, per i benefici riguardo i condomini si deve tenere conto dell’avviamento dei lavori effettuato entro e non oltre il 15 ottobre 2024.
Nonostante tutte queste nuove condizioni, la possibilità di cedere crediti non è esaurita e il potenziale di mercato resta importante.
Dopo i blocchi che hanno impattato il mercato, gli operatori hanno ripreso a lavorare sui cantieri ancora da completare; nel rispetto delle disposizioni legali.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, vi sono state sul finale del 2024 numerose asseverazioni nei cantieri; afferenti prevalentemente progetti con ultimi canali per le cessioni e gli sconti in fattura.
Sul punto, giova ricordare come la contestuale presentazione di variazione catastale unitamente alla cessione del credito renderebbe al riparo dai primi controlli dell’Agenzia delle Entrate su tali immobili.
Difatti, come annunciato nell’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il periodo 2025 – 2027, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, vi è una volontà nel proseguire in azioni di controllo del territorio, con utilizzo di tecniche innovative di supervisione; così da far emergere quei fabbricati non aggiornati in catasto e favorire, di conseguenza, la dichiarazione catastale da parte dei soggetti inadempienti (ben potendo questi, a seguito della lettera di compliance, dimostrare la giusta validità del proprio operato, ed esplicare perché tale variazione catastale non sia stata effettuata, anche a mezzo controdeduzioni con una perizia tecnica).
L’amministrazione, comunque, dovrà motivare con precisione tale missiva; indicando i dati specifici, nonché il metodo con cui essi sono stati raccolti e elaborati.
La motivazione dovrà essere sufficientemente dettagliata; per permettere al contribuente di verificare e contestare, se necessario, la legittimità di tale accertamento.
Infine, è bene rammentare come, in caso di palesi omissioni, sia comunque previsto il ravvedimento operoso.
Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
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