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Newsletter n. 09 / Giugno 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e della Dottoressa Ludovica DI GIOVANNI.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13.06.2024 (di lunghezza tutto sommato contenuta, con le sue 18 pagine), infatti, ha chiarito che le plusvalenze che derivino dalla cessione dei fabbricati che abbiano beneficiato dell’effettuazione dei lavori “agevolati” debbano essere tassate a prescindere dal soggetto che abbia compiuto le opere in questione; nonché dal fatto che tali lavori siano ascrivibili alla categoria dei “trainanti”, piuttosto che a quella dei “trainati”.
In ogni modo, ove la cessione avvenga nell’arco dei dieci anni successivi all’effettuazione dei lavori anzidetti, risulterà applicabile facoltativamente un’imposta sostituiva; portante aliquota del 26%.
Parimenti, i titolari degli immobili risultati beneficiari dei lavori cd. “agevolati con Superbonus” dovranno premurarsi di procedere ad aggiornare le risultanze catastali (nella fattispecie, la rendita); ciò, in particolare, a seguito del ricevimento delle lettere di compliance che l’A.E. invierà a tal proposito.
La tassazione delle plusvalenze, secondo quanto confermato dal citato documento di prassi del Fisco, avrà ad oggetto le cessioni compiute post 01.01.2024.
In via di estrema sintesi, pertanto, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 potranno dare luogo ad una plusvalenza oggetto di tassazione tutti i fabbricati che siano stati interessati dal compimento di opere agevolate col “Superbonus” (a prescindere dalla percentuale di agevolazione, variata nel tempo da 110 % a 90 % a 70 % a 65 %); ciò indipendentemente dal fatto che gli interventi siano stati compiuti dal titolare del diritto di proprietà sul fabbricato, oppure da un soggetto di verso (es: conduttore).
Del pari, non rileverà il fatto che si sia optato per lo sconto in fattura, la cessione o la detrazione; così come il fatto che i lavori eseguiti fossero qualificabili come “trainanti” piuttosto che come “trainati”.
In ogni modo, come chiarito dall’A.E., la portata dell’assoggettamento a tassazione della plusvalenza di cui si ragiona sarà, per alcuni versi, limitata.
La cessione attenzionata ai fini del controllo dell’eventuale emersione della plusvalenza sarà la prima interessante il fabbricato “agevolato con Superbonus”; non interessando, invece, quelle eventualmente successive.
Sempre nel senso dell’esclusione, è stato chiarito che non si procederà a tassazione nelle ipotesi di cessione di fabbricati che siano stati precedentemente acquisiti per via successoria; oppure, all’interno dei quali il cedente o i di lui famigliari abbiano risieduto in quanto abitazione principale.
Bisogna tenere presente che, nel caso in cui la cessione sia avvenuta entro i cinque anni successivi al completamento dei lavori, le spese sostenute non saranno “conteggiate” (ai fini del calcolo della plusvalenza) ove si sia goduto del Superbonus con l’aliquota massima del 110% ed ove si sia registrato il ricorso allo sconto in fattura o alla cessione.
Ove, al contrario, la cessione sia avvenuta successivamente rispetto al quinto anno di ultimazione di lavori, i costi affrontati in occasione dello svolgimento dei lavori saranno sì riconosciuti; ma, comunque, in misura dimidiata (50%).
A questo punto, non resta che rimandare alla lettura dei novellati artt. 67 e 68 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986); nonché della Circolare oggetto di attenzione, affinché ciascheduno possa verificare se – ed in quale misura – dovrà patire la tassazione della plusvalenza eventualmente maturata.
Avvocato Davide TORCELLO
Dottoressa Ludovica DI GIOVANNI
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