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Newsletter n. 13 / Luglio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
Decreto-Legge omnibus n. 95/2025
Con il nuovo decreto-legge omnibus n. 95/2025, il Governo ha disposto il prolungamento dell’incentivo e la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito fino alla fine del 2026, ma solo per gli immobili situati nelle zone colpite dal sisma. Restano applicabili le deroghe già previste nei precedenti provvedimenti sulla ricostruzione post-terremoto.
A differenza delle versioni preliminari della norma, che prevedevano un limite complessivo di risorse pari a 100 milioni di euro, la versione definitiva non impone un tetto di spesa per ciascun intervento, pur mantenendo vincoli stringenti sull’ammissibilità dei lavori. Gli edifici agevolabili devono essere ad uso residenziale (o prevalentemente abitativo) e devono risultare danneggiati direttamente dal sisma. Il nesso di causalità tra danno e terremoto deve essere certificato da una scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) o da altra documentazione tecnica equivalente, con classificazione di inagibilità B, C o E.
Anche per il 2026 resta valido il cosiddetto meccanismo del “doppio binario”: il Superbonus può essere richiesto per la parte di spesa eccedente l’importo coperto dai contributi pubblici per la ricostruzione, oppure, in alternativa, si può rinunciare formalmente al contributo e accedere al Superbonus con massimali di spesa maggiorati del 50%.
Per usufruire dei tetti maggiorati, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari la volontà di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Tale documento deve essere trasmesso per via telematica alla struttura commissariale tramite la piattaforma dedicata. Una volta completato l’invio, il contribuente potrà beneficiare dei seguenti massimali aggiornati:
144.000 euro per interventi strutturali di tipo antisismico
75.000 euro per lavori di riqualificazione energetica su edifici unifamiliari
Restano esclusi dai massimali maggiorati gli interventi cosiddetti “trainati” che non rientrano nei commi 1 e 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Tra questi, ad esempio, rientrano l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, batterie di accumulo e simili: per tali interventi si applicano i limiti ordinari previsti dalla norma generale.
I beneficiari del Superbonus nei territori sismici restano i soggetti privati, condomìni, cooperative edilizie, enti del Terzo Settore, IACP e soggetti assimilati, a condizione che gli immobili oggetto degli interventi non siano utilizzati come beni strumentali per attività professionali o imprenditoriali.
Il provvedimento, quindi, si inserisce nell’ambito delle misure straordinarie per la ricostruzione post-sisma, con l’obiettivo di garantire il completamento delle opere più impegnative, sia in termini economici che tecnici. L’accesso al Superbonus potenziato è però subordinato all’avvio delle pratiche a partire da aprile 2024, secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni.
Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
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