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Newsletter n. 18 / Novembre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Antonio MANCINI
Come noto, la normativa risalente (D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) aveva a suo tempo introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative; estese poi alle PMI innovative con il D.L. n. 3/2015.
Tale normativa, che si preoccupava di specificare tutti gli incentivi fiscali in tema di investimenti resi in favore di queste nuove società, è stata “rispolverata” per il tramite di un recentissimo interpello (il n. 219 del 06.11. u.s); al quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto, chiarendo i relativi passaggi “problematici”.
La conclusione, in via di estrema sintesi, è che l’incentivo spetta solo se l’investimento avviene mediante conferimento in denaro in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale della società; mentre non spetta se l’investimento viene effettuato acquisendo partecipazioni da soggetti terzi.
Tutto nasceva dalla questione posta, all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, da parte di una società di gestione del risparmio; che aveva istituito un fondo mobiliare integrante i requisiti degli OICR (Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio).
L’istante, nel proporre il quesito e ricostruendo la vicenda, riteneva soddisfatti i requisiti richiesti dal D.M. 7/5/2019; recante le modalità attuative degli incentivi introdotti per gli investimenti in start up innovative (art. 29 del D.L. n. 179/2012) e in PMI innovative (art. 4 c. 9 del D.L. n. 3/2015).
La norma disponeva, infatti, che l’agevolazione spettasse a condizione che vi fossero investimenti diretti ed indiretti; ivi compresi quelli effettuati per il tramite di OICR.
Ebbene, ritenendo di rispettare anche gli ulteriori requisiti previsti per l’“OICR qualificato” ai sensi della stessa citata normativa (dato che veniva rispettata la soglia del 70% di investimenti in società “agevolabili” rispetto al totale dell’attivo, coerentemente rispetto a quanto già previsto dall’art. 1 c. 2 lett. d) del D.M.), la società sosteneva che, in conseguenza, gli investitori del fondo fossero idonei ad accedere al citato incentivo fiscale; ciò indipendentemente dal fatto che essi fossero persone fisiche o giuridiche.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, qui oggetto di esame, si è concentrata sulla nozione di investimento agevolato.
Come espressamente previsto dall’art. 3 del D.M. del 2019 e ribadito dalla circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, rientrano nella nozione di ‘‘investimento agevolato” esclusivamente i conferimenti in denaro; effettuati sia in sede di costituzione della start up e/o PMI innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale.
Inoltre, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della PMI innovativa.
Gli stessi saranno, nel bilancio di esercizio, iscritti alla voce del capitale sociale e riserva sovrapprezzo.
Ulteriori investimenti agevolabili sarebbero, secondo quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate a titolo esemplificativo, quelli relativi alle obbligazioni convertibili.
L’investimento tramite l’acquisto di azioni o di quote delle PMI innovative e delle start-up innovative, non essendo indicato ai sensi dell’art. 3 del sopracitato D.M., non risulta agevolato.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, ove prevalesse la più ampia interpretazione fornita dall’istante, si contravverrebbe alla ratio della disciplina agevolativa (finalizzata a favorire la nascita e lo sviluppo delle citate società); dovendosi dunque escludere l’agevolazione per qualsiasi altra modalità di investimento.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Antonio MANCINI
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