Articolo pubblicato su Il Centro del 30 Maggio 2021, pagina “Abruzzo Economia“,
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello e dello Studio Catena Dottori Commercialisti.
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Per gli imprenditori del settore balneare, parafrasando Giovanni Pascoli, pare che piova sempre sul bagnato.
Non fosse bastato l’annus horribilis 2020, altre preoccupazioni si addensano all’orizzonte per i titolari dei lidi; ormai prossimi all’avvio di una stagione turistica che si spera vivamente migliore di quella che l’ha preceduta.
Alcune sono preoccupazioni che possiamo definire, senza tema di smentita, ormai di lungo corso; come quelle derivanti dallo spettro incombente della cd. “Direttiva Bolkestein”.
Inoltre, ad agitare i sonni dei titolari degli stabilimenti, sono comparsi sulla scena anche gli avvisi di accertamento catastale che l’Agenzia delle Entrate sta emettendo nei loro confronti; stante il superamento del blocco temporaneo della notifica degli atti impositivi, precedentemente vigente a causa della pandemia da Coronavirus.
Per quanto riguarda la Direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE (per l’appunto, la “Direttiva Bolkestein”), è noto che lo scorso dicembre la Commissione europea aveva inviato, all’indirizzo del nostro Paese, una lettera di messa in mora; per il tramite della quale aveva sostanzialmente censurato il portato della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la quale aveva disposto l’estensione delle concessioni balneari sino al 31.12.2033.
Il rischio (a fronte di un eventuale ed ulteriore mancato adeguamento, da parte dello Stato italiano, al diritto eurounitario ed alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), sarebbe quello di apertura di una seconda procedura di infrazione (dopo quella già aperta nel 2009 dalla Commissione, poi chiusa; in assenza, però, di una soluzione univoca e definitiva al problema).
In proposito, com’era logico attendersi, la bagarre politica è già scoppiata; al pari, del resto, della preoccupazione di chi si ritrova direttamente coinvolto (soprattutto dal punto di vista lavorativo) nella spinosa questione.
Altro tema di stretta attualità, come accennato, è quello della notifica degli avvisi di accertamento catastali dell’A.E. in danno degli imprenditori del settore balneare.
Partendo dalle dichiarazioni di variazione per l’aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano (cd. dichiarazioni DOCFA), proposte in passato dai tecnici incaricati dagli stessi “balneatori”, l’Agenzia delle Entrate, in più di un’occasione, ha operato una modifica dei dati di classamento e di rendita.
La conseguenza di tale rimodulazione, in via di estrema sintesi, è l’aumento della rendita catastale; il che, ovviamente, si ripercuoterà sulla futura determinazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Come emerge dalla motivazione di questi atti, l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è volta alla rideterminazione dei valori proposti dal tecnico di parte; sfruttando, quale riferimento, appositi prontuari per la stima catastale.
La variazione in aumento operata dall’A.E. può interessare anche il valore dell’arenile, precedentemente indicato nel DOCFA presentato nell’interesse della società; ciò sulla base di un confronto con i presunti “valori medi di mercato ricadenti nello stesso ambito territoriale”.
Il maggiore impatto sulla rideterminazione della rendita catastale, in ogni modo, tende a discendere proprio dalla stima riferibile al valore dell’arenile oggetto della concessione.
La base di calcolo assunta dall’Agenzia delle Entrate a tali fini risulta essere il “valore unitario di riferimento per le aree edificate” (cd. Vured); la cui corretta applicazione da parte dell’Ufficio, in ogni modo, non sempre pare esente da dubbi.
Occorre, infatti, che i destinatari degli avvisi di accertamento catastali verifichino – con particolare scrupolo – il rispetto dei criteri di utilizzo di tali parametri da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un altro aspetto delicato, giova rammentarlo, è certamente quello che attiene all’inclusione del valore dell’arenile nel processo di rideterminazione della rendita catastale
Già in passato, era stata la stessa Agenzia delle Entrate (Circolare della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare n. 216473 del 7.12.2016; Circolare della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare n. 0661036 del 1.8.2019) ad affermare che, ai fini della valutazione catastale dello stabilimento balneare, occorresse considerare anche il valore dell’arenile.
Senza addentrarsi nei tecnicismi delle valutazioni critiche che si potrebbero compiere in proposito, ci si limita, in questa sede, ad avanzare il dubbio sulla bontà di tale scelta; dubbio che, apparendo comunque legittimo, meriterebbe di certo almeno un approfondimento.
In ogni modo resta inteso che, anche nelle fattispecie oggetto di attenzione, l’operato dell’Ufficio nell’ambito dell’attività di accertamento catastale dovrà necessariamente dimostrarsi rispettoso delle previsioni normative vigenti in materia.
Pertanto, l’A.E. non potrà esimersi dal rispettare gli obblighi posti in capo ad essa relativamente alle modalità di motivazione, sottoscrizione, notifica et similia degli avvisi di accertamento; a pena di incorrere, in caso di ricorso in sede giudiziale, nell’annullamento dello stesso atto impositivo.
In conclusione, sarà opportuno per gli operatori balneari monitorare con attenzione entrambi gli aspetti trattati; con l’auspicio che la stagione in arrivo, piuttosto che preoccupazioni legali – tributarie, sappia regalare soddisfazioni imprenditoriali.
Avvocato Davide TORCELLO
Dottor Bruno CATENA
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