2 aprile 2020
Durante le scorse settimane abbiamo assistito ad un certo “dinamismo” normativo ed amministrativo da parte del Governo; il quale ha adottato svariate misure al fine di contrastare la cd. “emergenza Covid-19”. La linea di azione governativa si è incentrata, principalmente, su due direttive.
Da un lato, infatti, si è assistito all’emanazione, da parte dei singoli Dicasteri ministeriali (ciascuno nel proprio ambito di competenza), di decreti ed atti di indirizzo politico – amministrativo. Dall’altro lato, i singoli Enti (Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Riscossione; Inps etc…) hanno fornito le rispettive indicazioni operative (attraverso l’emissione di circolari; FAQ e direttive di vario genere).
In particolare, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha emanato la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020 in tema di congedi parentali e permessi retribuiti previsti, ex art. 23 del D.L. n. 18/2020, in favore dei lavoratori dipendenti privati; dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps (e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps); nonché dei dipendenti pubblici (secondo l’estensione disposta dall’art. 25 del D.L. n. 18/2020).
I medesimi soggetti, in alternativa, possono beneficiare del cd. “bonus baby sitting” del valore di 600 Euro (innalzato a 1.000 Euro per particolari categorie di lavoratori); di cui la Circolare Inps n. 44 del 24 marzo 2020 chiarisce i requisiti, le misure e le modalità di compilazione della relativa domanda di accesso.
Ed ancora, con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Ente previdenziale ha fornito le indicazioni operative relative agli interventi previsti a sostegno del reddito previsti nel cd. “Decreto Cura Italia”; nonché a quelli introdotti per tutelare il delicato ambito del lavoro (in tema di ammortizzatori sociali, previste dagli artt. 19; 20; 21 del predetto Decreto).
È stata annunciata, inoltre, l’approvazione del Decreto Interministeriale d’intesa fra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il ministero dell’Economia e delle Finanze (di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); con il quale è stato estesa l’indennità prevista dall’art. 44 del Decreto anche ai liberi professionisti (iscritti alle Casse di previdenza private) che abbiano sospeso e/o ridotto e/o cessato la propria attività lavorativa (a seguito dell’emergenza Covid – 19).
I requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità vengono diversificati in base all’ammontare del reddito dichiarato nel periodo di imposta 2018.
Sul fronte della fiscalità locale, invece, si è in attesa dell’introduzione di provvedimenti più incisivi; da coordinarsi necessariamente con le previsioni contenute, in tema di imposte locali, nel D.L. n. 18/2020.
Tra i primi temi, deve richiamarsi la sospensione della riscossione da parte degli Enti locali (la quale potrà concretamente incidere su una già “non florida” situazione finanziaria dei medesimi Enti).
In ogni caso, un primo importante sostegno all’economia territoriale è giunto tramite il Dpcm del 28 marzo 2020; il quale ha definito i criteri di formazione e di riparto per la previsione di un “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2020. Il Decreto di prossima emanazione nel mese di aprile, attualmente allo studio dei tecnici del Governo, dovrebbe (in teoria) prevedere la possibilità per gli Enti di deliberare la sospensione del pagamento delle imposte locali sino al 30 novembre.
Per ulteriori approfondimenti, si veda l’articolo del 2 aprile redatto per il quotidiano “Il Centro”.
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