Durante le scorse settimane abbiamo assistito ad un certo “dinamismo” normativo ed amministrativo da parte del Governo; il quale ha adottato svariate misure al fine di contrastare la cd. “emergenza Covid-19”.
Sono poi seguiti, su un duplice fronte, i relativi interventi di attuazione.
Da un lato, infatti, si è assistito all’emanazione, da parte dei singoli Dicasteri ministeriali (ciascuno nel proprio ambito di competenza), di decreti ed atti di indirizzo politico – amministrativo; ciò al fine di attuare effettivamente le previsioni normative contenute nel cd. “Decreto Cura Italia”.
Dall’altro lato, i singoli Enti (Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Riscossione; INPS etc…) hanno fornito le rispettive indicazioni operative (attraverso l’emissione di circolari; FAQ e direttive di vario genere) allo scopo di orientare la concreta attuazione di quanto previste a livello normativo e ministeriale.
Ebbene, con specifico riferimento alle misure adottate per il sostegno dei lavoratori e delle imprese, occorre richiamare le Circolari da ultimo adottate dall’INPS in attuazione del cd. “Decreto Cura Italia”.
In particolare, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha emanato la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020 in tema di congedi parentali e permessi retribuiti previsti, ex art. 23 del D.L. n. 18/2020, in favore dei lavoratori dipendenti privati; dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS); nonché dei dipendenti pubblici (secondo l’estensione disposta dall’art. 25 del D.L. n. 18/2020).
Ciò con il chiaro intento di agevolare, in questo particolare periodo di emergenza pandemica, la cura della prole minorenne da parte dei genitori – lavoratori.
I medesimi soggetti, in alternativa, possono beneficiare del cd. “bonus baby sitting” del valore di 600 Euro; di cui la Circolare Inps n. 44 del 24 marzo 2020 chiarisce i requisiti, le misure e le modalità di compilazione della relativa domanda di accesso.
L’importo di tale bonus si innalza a 1.000 Euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (appartenenti alle categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, di operatori sociosanitari); nonché per il personale appartenente al comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico (parimenti occupato, seppur sotto altri fondamentali aspetti, nel tentativo di contenimento e superamento della diffusione del Covid – 19).
Ed ancora, con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Ente previdenziale ha fornito le indicazioni operative relative agli interventi previsti a sostegno del reddito previsti nel cd. “Decreto Cura Italia”; nonché a quelli introdotti per tutelare il delicato ambito del lavoro (con particolare riferimento all’iter da seguire per usufruire delle misure, in tema di ammortizzatori sociali, previste dagli artt. 19; 20; 21 del predetto “Decreto Cura Italia”).
Ciò in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, derivante dall’attuale condizione epidemiologica.
È stata annunciata, inoltre, l’approvazione del Decreto Interministeriale d’intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); con il quale è stato esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private l’indennità prevista dall’art. 44 del cd. “Decreto Cura Italia”.
L’anzidetta somma verrà erogata dal “Fondo per il reddito di ultima istanza” (con una dotazione iniziale di 300 milioni di Euro) in favore dei professionisti che hanno ridotto; sospeso o cessato la propria attività lavorativa in seguito all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso.
Tale Decreto interministeriale, dunque, incrementa il budget economico della misura agevolativa in questione rispetto a quello inizialmente stanziato; ampliando, altresì, la platea dei destinatari dell’indennità. La relativa domanda, dunque, potrà essere presentata fra il 1 ed il 30 aprile 2020.
In particolare, coloro che hanno conseguito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore a 35.000 Euro dovranno esclusivamente presentare la domanda in via telematica.
Di contro, i professionisti che nell’anno di imposta 2018 hanno percepito un reddito compreso nello scaglione fra i 35.000 ed i 50.000 Euro dovranno dimostrare la riduzione del reddito medesimo imputabile alla sopravvenienza della nota pandemia, verificatasi nella misura di almeno del 33%.
Il confronto dovrà avvenire tra il primo trimestre dell’anno 2019 e quello del 2020.
Parimenti, il professionista potrà far valere anche la chiusura della propria partita IVA; ove la medesima sia occorsa fra il 28 marzo ed il 31 marzo 2020.
Sul fronte della fiscalità locale, invece, si è in attesa dell’introduzione di provvedimenti più incisivi; da coordinarsi necessariamente con le previsioni contenute, in tema di imposte locali, nel D.L. n. 18/2020.
Tra i primi temi, in termini di delicatezza e rilevanza, fa certamente capolino la sospensione della riscossione da parte degli Enti locali (sulla quale si riversa una certa attenzione da parte della collettività; stante anche la “non florida” situazione nella quale versano, tendenzialmente, le casse di questi ultimi).
Va rammentato, in ogni modo, che un primo importante sostegno all’economia territoriale è giunto tramite il D.P.C.M. del 28 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2020).
Quest’ultimo, ai fini del contrasto all’odierna emergenza sanitaria, ha definito i criteri di formazione e di riparto per la previsione di un “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2020 (formato da una quota IMU più una serie di ulteriori quote e/o importi specificamente indicati nel testo del decreto).
Ma non è tutto.
Il Decreto di prossima emanazione nel mese di aprile, attualmente allo studio dei tecnici del Governo, dovrebbe (in teoria) prevedere la sospensione del pagamento delle imposte locali sino al 30 novembre; sospensione che potrebbe essere determinata da una delibera della giunta comunale.
Dovrebbe trattarsi, in ogni modo, di una mera facoltà riconosciuta in capo agli Enti locali; che potranno autonomamente decidere le modalità e le tempistiche relative al riconoscimento di tale agevolazione in favore dei contribuenti.
Tutto dovrebbe dipendere dalle misure che il Governo intenderà porre a sostegno delle “casse locali”; le quali, come già accennato, potrebbero correre il rischio di essere gravemente compromesse dalla drastica riduzione del gettito fiscale (in un momento in cui la gran parte dei contribuenti, ragionevolmente, potrebbe incorrere in serie difficoltà nel riuscire a corrispondere gli importi dovuti a titolo di imposte locali).
Lo sguardo, dunque, andrà rivolto al Decreto di prossima emanazione; al quale toccherà assolvere l’arduo compito di apportare i correttivi necessari per superare le problematiche applicative riscontrate.
Parimenti, è probabile che spetterà a quest’ultimo di incrementare l’ambito applicativo delle agevolazioni previste in favore di imprese; lavoratori e famiglie.
Non ci resta, dunque, che attendere i prossimi sviluppi dell’operato governativo e parlamentare; con l’auspicio che si riesca a potenziare (migliorandole) le misure già espresse dai primi Decreti Legge e Decreti Ministeriali.
Avv. Davide Torcello
Avv. Giovanna Bratti
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF