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Newsletter n. 014 / Dicembre 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Giovanna BRATTI.
La vicenda è ormai annosa ed ampiamente dibattuta: l’obbligo, o meno, in capo al contribuente di procedere al pagamento delle sanzioni amministrative anche nelle ipotesi in cui l’inadempimento tributario derivi da una condotta dell’intermediario incaricato.
L’unica via d’uscita per il contribuente è quella di appellarsi alla sussistenza dell’esimente di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997; mediante la dimostrazione:
Tale onere probatorio, di per sé già di difficoltoso assolvimento, è stato oggetto di interpretazione rigorosa da parte della giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità.
È bene richiamare sul punto la recente ordinanza n. 35612 dello scorso 5 dicembre; mediante la quale la Corte di Cassazione, nel delineare in modo stringente il concetto di colpevolezza del contribuente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 472/1997, ha confermato la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni fiscali connesse ad irregolarità commesse, nella presentazione della dichiarazione IVA, dal soggetto terzo intermediario.
Secondo tale pronuncia, infatti, il contribuente avrebbe dovuto controllare circa il corretto adempimento, delle obbligazioni tributarie da parte dell’intermediario; nonostante quest’ultimo fosse stato esplicitamente incaricato di provvedere in tal senso.
Prova che viene così a configurarsi quasi “proibitiva” in termini di raggiungimento; ai limiti di una responsabilità oggettiva in capo al contribuente, il quale viene chiamato sempre e comunque a rispondere per la prestazione posta in essere dal proprio Professionista di fiducia.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Giovanna BRATTI
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