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Newsletter n. 04 / Marzo 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e della Dottoressa Ludovica DI GIOVANNI.
Gli inadempimenti e le omissioni tributarie sfociano, non di rado, nella commissione di ulteriori reati di rilievo economico; ciò soprattutto nell’ambito delle strutture societarie ed imprenditoriali.
Diventa, dunque, sempre più complesso delineare il confine fra le violazioni tributarie “penalmente rilevanti” e quelle che invece esauriscono il loro disvalore all’interno del “fiscalmente rilevante” (ed essere così oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria; mediante l’emissione di atti impoesattivi).
Ma non solo. La commissione di un delitto tributario ai sensi del D. Lgs. n. 74/2000 potrebbe, astrattamente, concorrere a determinare, in capo all’imprenditore e/o alla società, la perpetrazione di ulteriori reati; mediante i quali quest’ultima sia in grado ad acquisire (indebiti) vantaggi economici.
Ed è questo il caso dell’imprenditore o società che, in stato di insolvenza (dopo la dichiarazione di fallimento), pone in essere una serie di operazioni al fine di impedire ai creditori di soddisfare le proprie pretese. Ciò attraverso:
Ed è qui che si pone il problema del possibile concorso tra il reato di bancarotta ed i delitti tributari; soprattutto con riferimento all’individuazione delle circostanze fattuali che consentano di distinguere le predette fattispecie di reato. Ciò in quanto una medesima condotta potrebbe, astrattamente, perpetrare i presupposti di entrambi i reati; con conseguenti problematiche in tema di cd. ne bis in idem (divieto di punire la medesima fattispecie per due volte).
Su tale rapporto si è espressa da ultimo anche la Suprema Corte di Cassazione; la quale, nella recentissima pronuncia n. 7557 del 2.3.2022, è intervenuta chiarendo le condizioni di applicazione del predetto principio del cd. ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. (dichiarato parzialmente incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2016) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili (rispettivamente puniti dagli artt. 216 della cd. Legge Fallimentare e 10 del D.Lgs. n. 74/2000).
In particolare, l’imputato lamentava l’improcedibilità del giudizio di bancarotta documentale avviato a proprio carico; dopo aver ottenuto una sentenza di proscioglimento in relazione al reato tributario di occultamento contabile perché il fatto non sussiste.
Ciò in quanto si sarebbe trattata della medesima fattispecie.
Punto nodale della questione, dunque, risulta la valutazione dell’ “identità” del fatto storico; ai fini dell’applicazione del principio del divieto del cd. ne bis in idem. Ebbene, i giudici di legittimità, nel richiamare la predetta sentenza della Consulta, hanno affermato che il solo concorso formale tra il reato giudicato con sentenza irrevocabile ed il reato per il quale si instaura un nuovo procedimento penale, non è di per sé sufficiente ad integrare il concetto di “identità” ai sensi dell’art. 649 c.p.p.
Risulta necessario, a tal fine, la verifica della sussistenza del medesimo fatto storico: quale “accadimento materiale”. In particolare, la Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, osserva, come nel caso di specie, vi siano due profili che consentirebbero di escludere la sussistenza dello stesso fatto storico:
Ciò che importa valorizzare ai fini del divieto di cd. ne bis in idem nelle ipotesi di concorso formale fra reati, non è la struttura incriminatrice (e normativa) dei reati; quanto piuttosto un confronto concreto fra le circostanze fattuali caratterizzanti le condotte.
Occorrerà, dunque, valutare caso per caso se e in che limiti possa ritenersi integrata l’ “identità” dei fatti storici; posti alla base di due differenti procedimenti penali scaturiti dalle condotte poste in essere da un unico soggetto. Ciò al fine di evitare che su un medesimo accadimento possano sorgere due giudicati penali contrastanti: l’antidoto è, come di consueto, un’attenta (e concreta) analisi dei fatti oggetto di contestazione in sede penale.
Avvocato Davide TORCELLO
Dottoressa Ludovica DI GIOVANNI
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