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Newsletter n. 07 / Maggio 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
e a seguito di sentenza del Tribunale di Viterbo – sezione lavoro, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del comportamento di detto Ministero, per avere stipulato nei confronti della ricorrente reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, in successione tra loro, per la copertura di esigenze lavorative e non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa, nella misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
A seguito del silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, la contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo la quale, con sentenza n. 991/01/2015, depositata il 13 novembre 2015, lo rigettava, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto impugnato.
La contribuente proponeva ulteriore impugnazione, avanti la Commissione tributaria regionale del Lazio, che, con sentenza n. 2193/17/2017, pronunciata il 29 marzo 2017 e depositata in segreteria il 12 aprile 2017, rigettava l’appello, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
La ricorrente non demordeva ed avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 6827 del 07.03.2023, afferma che il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine per i lavoratori alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, afferendo alla perdita di chance di una diversa occupazione, va riconosciuto esente da tasse.
La Cassazione rileva preliminarmente che, in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto di lavoro – bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della Pubblica Amministrazione.
Per la sentenza, dunque, detto danno è configurabile come perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore.
Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, le somme a tal titolo riconosciute, non sono assoggettabili a tassazione, in quanto – quand’anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte – hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non sono sostitutive della retribuzione.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglieva le richieste della lavoratrice, riconoscendole il suo diritto ad ottenere un risarcimento esentasse.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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