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Newsletter n. 17 / Settembre 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
LEGGE DI BILANCIO
Incentivi alle Imprese, Polizze Catastrofali e Aspetti Fiscali.
Tutto quello che c’è da sapere.
Le Nuove Regole su Incentivi alle imprese e Polizze Catastrofali.
Per poter beneficiare di strumenti quali agevolazioni alle start-up, finanziamenti per cooperative, aiuti alle aree industriali in crisi, incentivi per impianti di energia rinnovabile o per la salvaguardia dell’occupazione, è ora necessario dimostrare di essere in regola con una copertura assicurativa specifica per i danni causati da calamità naturali.
Tempistiche differenziate in base alla dimensione aziendale:
Imprese di media dimensione: obbligo da adempiere entro il 2 ottobre 2025.
Micro e piccole imprese: termine fissato al 1° gennaio 2026.
Grandi imprese: scadenza prorogata al 30 settembre 2025, come da decreto-legge 38/2025.
Questa polizza dovrà coprire terreni, fabbricati e beni aziendali da danni causati da calamità naturali, pena l’esclusione da bandi e sostegni pubblici di vario genere.
L’obbligo assicurativo, per poter accedere ai sostegni predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è condizione di accesso a numerose misure, tra cui:
Contratti di sviluppo
Programmi per aree di crisi industriale
Incentivi per cooperative di piccole e medie dimensioni (Nuova Marcora)
Sostegni a start-up innovative (Smart & Start)
Progetti per l’economia circolare
Fondo per la salvaguardia occupazionale
Mini contratti di sviluppo
Incentivi all’economia sociale
Agevolazioni per autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI
Finanziamenti e supporti a start-up e venture capital green
Per gli interventi nel capitale di rischio, la verifica della polizza avviene al momento dell’investimento.
Impianti, attrezzature e macchinari: copertura pari al costo di sostituzione.
Terreni: assicurazione per spese di sgombero, bonifica e ripristino post-evento.
Fabbricati: importo pari al valore di ricostruzione a nuovo.
Non sono invece coperti i fabbricati in costruzione e alcuni particolari rischi (es. “bombe d’acqua”, danni da atti intenzionali, conflitti, eventi nucleari e contaminazioni).
1. Deducibilità dei premi assicurativi
I premi delle polizze catastrofali, essendo costi strettamente correlati alla protezione dei beni aziendali, sono considerati oneri deducibili dal reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Possono essere iscritti tra le spese di esercizio e dedotti nell’anno di competenza, come confermato dalla prassi contabile e fiscale vigente:
“Per le imprese di nuova costituzione il differimento dei costi (cosiddetti costi di start up) va effettuato fino alla generazione dei primi ricavi escluso quelli che sono costi d’esercizio anche nella fase di avviamento…” [1].
2. Crediti d’imposta e detrazioni
Non sono previste detrazioni o crediti d’imposta specifici per la mera stipula delle polizze obbligatorie contro i rischi catastrofali. Si applicano le regole generali sulla deducibilità dei costi aziendali.
3. Conseguenze della mancata stipula
Chi non stipula la polizza non potrà accedere ai contributi pubblici. Dal punto di vista fiscale, non sono previste sanzioni specifiche, ma la mancata copertura preclude ogni beneficio e incentivo connesso.
Legge di Bilancio 2024 (obbligo di copertura assicurativa per l’accesso agli incentivi)
Decreto MIMIT 18 giugno 2025 (modalità e termini di adeguamento)
Articoli 109 e 110 TUIR (DPR 917/86) sulla deducibilità dei costi di esercizio
Principi contabili OIC 24 (criteri per la contabilizzazione dei premi assicurativi)
La stipula di una polizza catastrofale non solo risulta ormai imprescindibile per accedere ai principali incentivi pubblici, ma rappresenta anche una scelta fiscalmente efficiente. Le imprese sono invitate a verificare tempestivamente la propria posizione assicurativa per non perdere preziose opportunità di crescita e sostegno, in virtù delle imminenti scadenze sopra elencate.
Avvocato Vittorio DI VIRGILIO
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