Articolo pubblicato su Il Centro del 30 Agosto 2021, pagina “Abruzzo Economia“,
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Si tratta, in particolare, del programma di aiuti predisposto dal Mise (Ministero dello sviluppo economico) al fine di agevolare gli investimenti delle imprese concernenti l’innovazione tecnologica; l’acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali (sia dei cd. “beni 4.0” che dei cd. “beni non 4.0”); la ricerca e lo sviluppo; l’innovazione green e la digitalizzazione dei processi produttivi ed imprenditoriali (anche attraverso il potenziamento dello smart working); il design e l’ideazione estetica, nonché la formazione del personale dipendente verso l’orizzonte 4.0.
Ciò mediante lo stanziamento di appositi fondi, pari a circa 24 miliardi di Euro, previsti nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020); connessa al cd. PNRR (“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, su cui si fonda il “Recovery Fund” italiano).
Il suddetto impianto normativo, in verità, si pone in continuità con il precedente intervento operato dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019); ciò nell’ambito della ridefinizione dei confini della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Una delle principali novità consiste nella sostituzione delle precedenti misure di iper ammortamento e di super ammortamento con il nuovo sistema del credito di imposta (utilizzabile in compensazione e senza vincoli di fruizione).
La nuova Legge di Bilancio 2021, infatti, ha arricchito la suddetta disciplina mediante l’allargamento dell’ambito oggettivo delle misure agevolative ai “beni immateriali non 4.0”; l’innalzamento della misura del credito d’imposta (in relazione alle tipologie di investimenti ed al periodo di effettuazione dei medesimi); l’aumento dei massimali degli investimenti ammissibili; le disposizioni relative alla compensazione del credito d’imposta, nonché la richiesta della perizia asseverata per i “beni 4.0”.
Ad ulteriore completamento di tale quadro normativo, è intervenuto anche il cd. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).
Quest’ultimo, mediante l’introduzione del c. 1059 – bis all’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, ha esteso la possibilità – in favore dei soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di Euro – di utilizzare, in compensazione in un’unica quota annuale, il credito d’imposta per gli investimenti in “beni materiali non 4.0” (effettuati fra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021).
L’arco temporale entro il quale è possibile usufruire del tax credit si riferisce agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o sino al 30 giugno 2023; laddove, entro il 31 dicembre 2022, sia stato accettato l’ordine di acquisto dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del prezzo totale).
Tale credito di imposta è utilizzabile, in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei “beni non 4.0.”; e, per i “beni 4.0”, dall’anno di intervenuta interconnessione (ad eccezione di quanto previsto dal richiamato nuovo c. 1059-bis).
In particolare, il Piano Nazionale Transizione 4.0 ha previsto:
Ad ulteriore chiarimento di tale intricata disciplina normativa è intervenuta la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021; con la quale l’Agenzia delle Entrate ha definito gli ambiti e le potenzialità applicative delle summenzionate misure agevolative 4.0.
Avv. Giovanna BRATTI
Avv. Davide TORCELLO
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