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Newsletter n. 01 / Gennaio 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Lorenzo PENNESI.
La misura agevolativa del Patent Box, concepita per garantire un significativo risparmio fiscale alle imprese che investono in privative industriali (brevetti, software protetti da copyright, etc.), è stata introdotta dal legislatore con l’art. 1, commi 37-45, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e, sino al periodo d’imposta 2020, si connotava per una disciplina complessa e farraginosa, sia per l’accesso che per la determinazione del relativo beneficio, che ne aveva determinato uno scarso successo e una limitata diffusione.
Il Decreto Fiscale (D.l. n. 21 ottobre 2021, n. 146) e la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) sono intervenuti sulla misura nell’intento di modificare, in maniera incisiva e rilevante, la struttura dell’agevolazione, così da renderla estremamente appetibile per la platea delle imprese e fruibile con facilità, a partire dal periodo d’imposta 2021.
In specie, il Patent Box è oggi rivolto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano sostenuto costi di ricerca e sviluppo per la produzione di privative industriale (c.d. intangibles) e consiste in una maggiore deducibilità dei predetti costi nella misura pari al 110%.
In specie, la misura agevolativa del Patent Box si connota per le seguenti caratteristiche fondamentali:
L’accesso alla misura agevolativa è estremamente semplice giacché si tratta di una c.d. agevolazione automatica, ossia calcolata e liquidata direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi.
In specie, il contribuente deve esercitare l’opzione Patent Box, irrevocabile e rinnovabile, valevole per cinque periodi d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi e in tale contesto deve indicare l’ammontare dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti, che possono beneficiare della super-deduzione.
La nuova disciplina del Patent Box prevede una deduzione maggiorata del 110% dei costi in ricerca e sviluppo sostenuti per la produzione dei beni immateriali, valevole ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP).
L’agevolazione è comunque fruibile, per espressa previsione di legge, anche ove i predetti costi siano già stati oggetto di un’altra agevolazione fiscale, ossia il credito d’imposta ricerca e sviluppo (che è quindi cumulabile).
La maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute sino all’ottavo periodo di imposta a quello nel quale l’immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale; pertanto, se il contribuente ottiene un brevetto industriale nell’anno 2022, possono così godere dell’agevolazione le spese in ricerca e sviluppo sostenute per la sua produzione a partire dall’anno 2014.
Un esempio appare utile per comprendere la portata del beneficio: se le spese in ricerca e sviluppo sostenute per la produzione di una privativa industriale ammontano ad un importo complessivo di €. 100.000,00, allora:
Le imprese che scelgono di avvalersi dell’agevolazione Patent Box dovranno rispettare precisi obblighi documentali e, in specie, redigere un documento obbligatorio, suddiviso in sezione A e sezione B, nel quale indicare i dati, le informazioni e gli elementi che si trovano precisati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243/2022.
L’agevolazione Patent Box, alla luce di quanto rappresentato, costituisce un formidabile beneficio fiscale per le imprese che siano detentrici di privative industriali giacché permette al contribuente, nel rispetto dei requisiti di legge, di abbattere in misura significativa il carico tributario, così da valorizzare (e stimolare) gli investimenti passati e futuri in beni immateriali.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Lorenzo PENNESI
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