L’art. 157 c. 1 del cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha disposto lo slittamento dell’emissione degli atti impoesattivi alla data del 31 dicembre 2020; nonché della notifica dei medesimi atti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Di tale proroga potranno beneficiare, gli atti in scadenza nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Ciò a meno che i provvedimenti impositivi non presentino i requisiti della “indifferibilità” ed “urgenza”; dovendosi ritenere preclusa, in siffatte ipotesi, la possibilità di procedere alla notifica “differita” nei confronti del contribuente.
A tal proposito, con la Circolare 25/E/2020 (punto 3.10.3) l’Agenzia delle Entrate specifica che le ragioni di ’“urgenza” e di “indifferibilità” risulterebbero integrate ogni qualvolta in cui il mancato invio della comunicazione (o la mancata notifica dell’atto) non consenta di rispettare i termini prescrizionali e decadenziali dettati in materia di riscossione.
L’Ente specifica, altresì, che dette ragioni – requisiti potrebbe rinvenirsi nelle ipotesi:
di comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;
di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
nei casi di pericolo per la riscossione.
Con ciò rendendo possibile la notifica di comunicazione ed atti; nonostante la vigenza del periodo di sospensione.
Sul punto, occorre soffermarsi sull’onere di motivazione degli atti emessi (e notificati) dall’Amministrazione finanziaria e si potrebbe richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di “contraddittorio endoprocedimentale” di cui all’art. 12 c. 7 della L. n. 212/2000.
Tale disposizione, difatti, riconosce in favore dei contribuenti la possibilità di presentare osservazioni o richieste all’Ufficio nel termine di 60 giorni (a decorrere dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo – cd. Pvc).
L’Ufficio potrà procedere all’emissione dell’atto impoesattivo solo in seguito al decorrere di termine ad eccezione dei “casi di particolare e motivata urgenza”; nelle quali l’Amministrazione può procedere direttamente senza l’instaurazione di alcun contraddittorio preventivo con il contribuente
Per ulteriori approfondimenti, si veda la Newsletter del 25 settembre 2020 redatta per Confindustria Chieti – Pescara.
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