Newsletter, n. 25 / SETTEMBRE 2020, di Confindustria CH-PE a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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L’art. 157 c. 1 del cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha disposto lo slittamento dell’emissione degli atti impoesattivi alla data del 31 dicembre 2020; nonché della notifica dei medesimi atti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Con ciò determinando uno “sdoppiamento” dei termini previsti, da un lato, per l’emissione e, dall’altro lato, per la notifica degli atti suindicati; al fine di favorire la ripresa economica delle attività economico – sociali, attraverso la previsione di un maggior lasso di tempo (rispetto ai termini ordinari decadenziali) in cui l’Amministrazione finanziaria possa effettuare le notifiche dei predetti atti.
Di tale proroga potranno beneficiare, ai sensi della suddetta disposizione, gli atti in scadenza nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Ciò a meno che i provvedimenti impositivi non presentino i requisiti della “indifferibilità” ed “urgenza” (così come esplicato nel punto 3.10.1. della Circolare 25/E/2020); dovendosi ritenere preclusa, in siffatte ipotesi, la possibilità di procedere alla notifica “differita” nei confronti del contribuente.
I commi 2 e 3 del suddetto art. 157 estendono l’alveo applicativo di tale proroga anche ai casi di notifica di ulteriori atti (come, tra le altre, le comunicazioni di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973; le cartelle di pagamento successive alle suddette comunicazioni; gli inviti all’adempimento ex art. 21 bis del D.L. n. 78/2010; etc). Ciò fatta salva, in ogni caso, la possibilità di notificare atti “urgenti” ed “indifferibili”.
A tal proposito, con la Circolare 25/E/2020 (punto 3.10.3) l’Agenzia delle Entrate specifica che i requisiti di “indifferibilità” ed “urgenza” potrebbe rinvenirsi nelle ipotesi (a titolo meramente esemplificativo):
di comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (rubricato “Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili”);
di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, al fine di insinuarsi tempestivamente nel passivo;
nei casi di pericolo per la riscossione.
Con ciò rendendo possibile la notifica di comunicazione ed atti; nonostante la vigenza del periodo di sospensione.
Secondo quanto chiarito nella predetta Circolare, infatti, le ragioni di ’“urgenza” e di “indifferibilità” risulterebbero integrate ogni qualvolta in cui il mancato invio della comunicazione (o la mancata notifica dell’atto) non consenta di rispettare i termini prescrizionali e decadenziali dettati in materia di riscossione.
Tali precisazioni devono, in ogni caso, coordinarsi con le previsioni di cui al c. 3 dell’art. 157 summenzionato; il quale dispone la proroga dei termini per le notifiche delle cartelle di pagamento relative a determinati periodi di imposta. Con ciò precludendo uno slittamento “generalizzato” dei termini di notifica.
Sul punto, occorre soffermarsi sull’onere di motivazione degli atti emessi (e notificati) dall’Amministrazione finanziaria; la quale dovrà dimostrare, in modo più stringente, che gli atti notificati (nel corrente anno) si presentino effettivamente come indifferibili ed urgenti.
Ciò rileva soprattutto con riferimento agli atti propri della riscossione; i quali risultano spesso insufficientemente motivati (o, in alcuni casi, quasi del tutto sforniti).
Si potrebbe, sul punto, richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di “contraddittorio endoprocedimentale” di cui all’art. 12 c. 7 della L. n. 212/2000.
Tale disposizione, difatti, nel rispetto dei principi di collaborazione fra Fisco e contribuente, riconosce in favore di quest’ultimo la possibilità di presentare osservazioni o richieste all’Ufficio nel termine di 60 giorni (a decorrere dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo – cd. Pvc).
L’Ufficio potrà procedere all’emissione dell’atto impoesattivo solo in seguito al decorrere di termine ad eccezione dei “casi di particolare e motivata urgenza”; nelle quali l’Amministrazione può procedere direttamente senza l’instaurazione di alcun contraddittorio preventivo con il contribuente. Tali requisiti devono, tuttavia, essere provati dall’Ufficio; il quale dovrà fornire evidenze probatorie circa la presenza delle ragioni di urgenza che hanno determinato un’emissione “anticipatoria” dell’atto.
Occorre, dunque, porre una particolare attenzione agli atti impoesattivi emessi “ante tempus” dall’Amministrazione finanziaria (anche durante il periodo di vigenza della sospensione di cui al cd. Decreto Rilancio). Ciò in quanto incomberà sull’Ufficio un onere motivazionale più stringente circa la prova della sussistenza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza richiesti ex lege.
Dott.ssa Ida Salerno Avv. Davide Torcello
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