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Newsletter n. 20 / Dicembre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Antonio MANCINI
prelievo – potabilizzazione – distribuzione – raccolta –
depurazione e smaltimento delle acque reflue.
Non di rado, maggiormente negli ultimi anni, accade che a fronte di una richiesta economica da parte del Gestore del servizio, l’utente non ottenga la controprestazione dovuta.
Sul punto la Corte Suprema di Cassazione, con la decisione n° 29488 del 15 novembre 2024, ha stabilito che in materia di servizio idrico integrato gli utenti non sono tenuti a pagare la tariffa per il servizio di depurazione delle acque;
non solo quando gli impianti centralizzati di depurazione non esistono o sono temporaneamente inattivi, ma anche in situazioni di inefficienza e inadeguatezza al funzionamento.
La vicenda trae origine dalla domanda di alcuni utenti del servizio idrico proposta al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 cod. civ. , di tutti i corrispettivi indebitamente pagati in relazione a servizi mai erogati da parte del Gestore.
Gli Ermellini, accogliendo le richieste dell’utente, con la decisione di cui sopra, hanno chiarito che “nell’ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, deve ritenersi indebita la pretesa della tariffa per la depurazione acque indifferentemente per la mancanza degli impianti di depurazione, ovvero la loro “temporanea inattività (Cass. 3314/2020; Cass. 11584/2020).
Secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte l’inefficienza e il malfunzionamento dell’impianto, dedotti peraltro con i loro atti introduttivi dagli odierni deducenti, non escludono la natura indebita della richiesta del gestore sol perché l’impianto esisteva ed era in funzione, sia pure soltanto parzialmente e non in maniera ottimale in quanto inficiato da una serie di criticità ed inefficienze anche gravi”.
Ne consegue che, nel caso di inesistenza o temporanea inattività degli impianti, ed anche in caso di inefficienza e di inidoneità al funzionamento, l’utente non è tenuto al pagamento della tariffa per il servizio; gravando, in capo al Gestore, l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione e/o completamento dell’impianto.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Antonio MANCINI
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