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Newsletter n. 01 / Gennaio 2026
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO.
Il saggio legale trova applicazione sia nei casi in cui le norme civilistiche prevedano la maturazione di interessi; sia, in ambito fiscale, per il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso. La riduzione non produce effetti sui coefficienti utilizzati per la determinazione di usufrutto e rendite.
Contestualmente, viene incrementata al 2% l’Irap per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; con una maggiorazione temporanea finalizzata a rafforzare il gettito, pur prevedendo correttivi per le imprese di minori dimensioni.
Di rilievo anche il raddoppio delle aliquote della Tobin Tax, che porta l’imposta sulle transazioni finanziarie allo 0,4% per i trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi, e allo 0,04% per le operazioni ad alta frequenza; rafforzando l’imposizione sulle operazioni speculative.
In parallelo, cambia il regime delle cripto-attività, con l’innalzamento dell’aliquota sulle plusvalenze al 33% (resta al 26% per i token denominati in euro), segnando un deciso irrigidimento del quadro fiscale del settore.
Tra le misure di maggiore interesse per imprese e professionisti si collocano l’incremento del limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare, che sale a 5.300 euro annui; nonché la riduzione dell’aliquota Irpef al 33% per lo scaglione di reddito da 28mila a 50mila euro. La misura è accompagnata da un meccanismo volto a neutralizzare il beneficio fiscale per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 200.000 euro, attraverso una riduzione delle detrazioni pari a 440 euro.
Sul fronte prettamente civilistico, invece, il 2026 vedrà il debutto dell’arbitro assicurativo (AAS); ovverosia, di un nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie tra assicurati, imprese di assicurazione e intermediari.
Lo strumento ricalca il modello dell’Arbitro bancario finanziario (ABF), nonché dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF); offrendo una tutela stragiudiziale più rapida ed economica. Perciò, dal 15 gennaio, sarà possibile presentare il ricorso (esclusivamente in modalità telematica); previo obbligo di presentazione di un reclamo scritto alla compagnia assicurativa, che disporrà di 45 giorni per fornire risposta.
Inoltre, vengono esentanti dall’imposta di bollo i contratti, stipulati a partire dal 20 novembre e inferiori a 200 euro, che non prevedono il pagamento di interessi o di altri oneri; nonché i contratti per i quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni di importo non significativo, ciò a condizione che il rimborso avvenga entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
Viene poi innalzata a 300.000 euro l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dalle persone fisiche che, a partire dal 1° gennaio 2026, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia; questo in luogo del precedente importo di 200.000 euro. Allo stesso modo, l’imposta dovuta per ciascun familiare che aderisce al medesimo regime agevolato sale a 50.000 euro (rispetto ai 25.000 euro previgenti).
Trova conferma anche per il 2026 l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite massimo di reddito da lavoro dipendente o assimilato che consente ai contribuenti di accedere o permanere nella flat tax.
Numerosi interventi riguardano poi la tassazione delle partecipazioni e dei redditi finanziari.
Viene innanzitutto resa più gravosa la tassazione dei dividendi: dal 1° gennaio 2026, il regime di esclusione dal reddito imponibile del 95% dei dividendi diventa subordinato al possesso di una partecipazione “minima”, ossia pari ad almeno il 5% del capitale; oppure avente un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, restando fermi gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 89 del Tuir. In mancanza di tali presupposti, i dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile. La medesima impostazione viene estesa ai dividendi percepiti dagli imprenditori individuali.
Analoga revisione riguarda il regime di esenzione delle plusvalenze di cui all’articolo 87 del Tuir, anch’esso vincolato al possesso di una partecipazione “minima” nei medesimi termini quantitativi. In assenza del requisito, la plusvalenza è integralmente tassata; mentre le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate come “minime” risultano integralmente deducibili. Le nuove regole si applicano alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di azioni, quote e strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026; con estensione anche agli imprenditori individuali.
È inoltre prevista una modifica alla ritenuta sui dividendi di fonte italiana corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE che non rientrano nel regime “madre-figlia”: per le distribuzioni deliberate dal 2026, la ritenuta è fissata all’1,2% qualora la partecipazione non sia qualificabile come “minima”, secondo i medesimi criteri dimensionali.
Sul piano degli incentivi, tornano gli iper-ammortamenti per gli investimenti innovativi; seppur con condizioni più selettive e vincoli temporali stringenti.
Il legislatore, poi, rafforza gli strumenti di sostegno alle imprese attraverso il credito d’imposta per il design, elevato al 10%, e la Nuova Sabatini; rifinanziata per favorire gli investimenti produttivi delle PMI.
Risulta rinvigorito è anche il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti. La soglia oltre la quale è preclusa la compensazione orizzontale di crediti d’imposta di natura diversa viene ridotta da 100.000 a 50.000 euro per i contribuenti che risultano destinatari di iscrizioni a ruolo relative a imposte erariali. La misura mira a limitare l’utilizzo della compensazione in situazioni di irregolarità fiscale, nonché a rafforzare i meccanismi di tutela del gettito.
Di particolare rilievo è poi l’introduzione di obblighi più stringenti in materia di tracciabilità dei pagamenti elettronici, con il necessario collegamento tra POS, registratori telematici e software gestionali; in un’ottica di contrasto all’evasione e di digitalizzazione dei flussi finanziari.
Vengono ulteriormente rafforzati i fondi di garanzia per le PMI e potenziati gli incentivi ai processi di aggregazione tra imprese, con l’obiettivo di favorire la crescita dimensionale e il rafforzamento competitivo del tessuto produttivo.
In tale prospettiva, per il 2027 e il 2028, sono incrementati i benefici connessi alle operazioni di aggregazione; accompagnati da specifiche misure di tutela occupazionale nei settori interessati. In presenza di un accordo sindacale sottoscritto presso il MIMIT, è riconosciuto ai datori di lavoro che avviano tali processi un esonero contributivo per ciascun lavoratore pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore; con esclusione dei premi Inail, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite annuo di 3.500 euro. Il beneficio è prorogabile per ulteriori 12 mesi, entro il limite annuo di 2.000 euro.
In ambito IVA, si segnalano modifiche rilevanti alla base imponibile nelle operazioni in permuta, nonché l’introduzione di procedure di liquidazione automatizzata dell’imposta in caso di omessa dichiarazione; con termini più stringenti per il contribuente.
Viene inoltre prorogata la possibilità di svolgere assemblee societarie a distanza fino a settembre 2026, confermando una modalità organizzativa ormai strutturale.
Particolare attenzione è riservata alle agevolazioni per la rottamazione delle cartelle, nonché alle misure di assicurazione contro le calamità naturali, che diventano obbligatorie anche per le microimprese, segnando un passaggio significativo nella gestione del rischio d’impresa.
Viene riproposta la possibilità di procedere, entro il 30 settembre, all’assegnazione agevolata ai soci di beni immobili o di beni mobili registrati non strumentali. L’agevolazione si estende, del resto, anche alle società che effettuano la trasformazione in società semplici; consentendo l’accesso al medesimo regime fiscale di favore. L’operazione è assoggettata a un’imposta sostitutiva dell’8%, elevata al 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate.
Sul piano processuale, si segnalano importanti novità in materia di giustizia tributaria: dal 1° gennaio 2026 le udienze da remoto nel processo tributario potranno svolgersi stabilmente tramite la piattaforma Microsoft Teams, con un impatto rilevante sull’organizzazione della difesa e sulla gestione del contenzioso.
Si amplia inoltre la competenza per valore del giudice di pace, chiamato a decidere su un numero maggiore di controversie, anche in materia di risarcimento del danno e diritti reali; pronunciandosi in particolar modo sulle cause relative ai beni mobili di valore fino a 30mila euro, alleggerendo il carico dei tribunali ordinari.
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1 Fonte: “Il Sole 24 Ore” di lunedì 05.01.2026, pagg. 4 -10.