Dal 1° luglio p.v. entrerà in vigore il “contraddittorio preventivo obbligatorio” per talune tipologie di tributi: di tale novità si occupa la Circolare n. 17/E del 22 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’art. 4 octies c. 1 lett. b) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 il Legislatore nazionale aveva a suo tempo introdotto l’obbligo in capo all’Amministrazione finanziaria procedente di notificare al contribuente interessato un invito a comparire; ciò in un momento antecedente l’emissione dell’avviso di accertamento.
Più precisamente, sono state previste, rispettivamente:
una proroga automatica, in favore dell’Ufficio procedente, di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo.
La preclusione, per il contribuente che abbia ricevuto l’avviso di accertamento e che abbia rifiutato di comparire al contraddittorio, di avvalersi della possibilità di presentare l’istanza (ex art. 6 del D. Lgs. 218/1997) per accedere al procedimento di accertamento con adesione.
La modifica che interessa la motivazione dell’avviso di accertamento.
Nel caso di adesione al contraddittorio preventivo da parte del contribuente, l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio dovrà specificare i chiarimenti forniti dal contribuente; i documenti da quest’ultimo prodotti, nonché le ragioni emerse durante il contraddittorio medesimo. Non sarà sufficiente, per l’Ufficio, limitarsi ad una superficiale analisi degli elementi forniti dal contribuente.
Per ulteriori approfondimenti, si veda la Newsletter n. 16 / Giugno 2020 redatto per “Confindustria Chieti-Pescara”.
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