Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.
Newsletter n. 012 / Ottobre 2022
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e della Avvocato Giovanna BRATTI.
Il pagamento (o meno) delle imposte e/o dei tributi rappresenta, da sempre, un grande dilemma per gli imprenditori che si trovano ad affrontare una situazione di crisi aziendale.
In tali circostanze risulta fondamentale, per l’imprenditore, comprendere le modalità e le tempistiche medianti le quali arginare (e, laddove possibile, superare) l’esposizione debitoria societaria; che, a titolo esemplificativo, coinvolge dipendenti, fornitori, e (last but not least) il Fisco.
Le contromisure apprestate dall’imprenditore per affrontare la crisi societaria, infatti, potrebbero risultare foriere di condotte penalmente rilevanti.
Ciò con particolare riferimento alle ipotesi in cui l’imprenditore, dinanzi a più “fronti debitori”, si trovi costretto a dover scegliere (per la limitatezza delle risorse economiche a disposizione dell’azienda) se e quali creditori soddisfare (e in che misura).
Sul punto, uno dei “rischi” maggiormente papabile è quello di incorrere nella commissione, da parte dell’imprenditore, dei cd. reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000.
Questione non di poco conto considerando l’atteggiamento rigorista sposato dalla giurisprudenza di legittimità; la quale sembra “menare duro” sulle condotte poste in essere dall’imprenditore nei momenti di crisi di liquidità.
Occorre sul punto menzionare la recente sentenza n. 27690/2022 della Suprema Corte di Cassazione; la quale, in relazione al reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, ha confermato la condanna dell’imputato (legale rappresentante di una s.n.c.) per non aver provveduto al pagamento delle imposte.
Secondo i Giudici di legittimità, in tali ipotesi le uniche “vie di uscita”, ai fini dell’esclusione della responsabilità penale dell’imprenditore, risulterebbero:
Ciò mediante l’assolvimento in capo all’imprenditore di precise e puntuali prove circa:
In tale ottica ed ai fini di scriminante, nessuna rilevanza assumerebbe anche:
La tutela del credito erariale apparirebbe, dunque, “sacra”; subordinando al soddisfacimento dello stesso la rilevanza penale (o meno) dell’imprenditore in crisi.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Giovanna BRATTI
Scarica gratuitamente l’articolo in formato PDF.