IL WEB E LE NORME EMERGENZIALI PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA

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    Newsletter, n. 18 / LUGLIO 2020, di Confindustria CH-PE  a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    Le misure straordinarie adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, come noto, hanno inciso considerevolmente (in negativo) sullo svolgimento delle attività d’impresa.

    Negli ultimi mesi, non a caso, sono aumentate le comunicazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate e riguardanti le intervenute rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione.

    A seguito del lockdown e stante la preclusione del regolare svolgimento dell’attività imprenditoriale, infatti, numerosi soggetti hanno incontrato difficoltà nel reperire i proventi con i quali far fronte (tra le diverse spese di gestione) anche al pagamento delle obbligazioni contrattuali relative all’affitto dei locali commerciali e/o produttivi occupati.

    Inizialmente, era stato riconosciuto a detti soggetti un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del relativo canone per il solo mese di marzo (ex art. 65 del D.L. 18/2020, cd. Decreto “Cura Italia”); restando tuttavia “esclusi” dalla previsione in parola un’ampia categoria di conduttori di immobili diversi (quali, ad es., uffici; laboratori; locali adibiti a magazzini, e via discorrendo): una disparità di trattamento di non poco momento.

    Sempre nel testo del Decreto “Cura Italia” era stata inserita, altresì, una norma di portata più generale rispetto alla precedente: l’art. 91 escludeva la responsabilità del debitore anche relativamente a decadenze o penali connesse a ritardi od omessi adempimenti.

    Detta norma, a ben guardare, non aveva introdotto un automatico esonero dalla responsabilità per inadempimento in favore del debitore. Semplicemente l’Autorità giudiziaria, nell’ipotesi di una controversia in tema di inadempimento contrattuale da parte del conduttore, sarebbe stata chiamata a tener conto delle misure di contenimento adottate nel secondo trimestre dell’anno in corso.

    Successivamente, attraverso l’articolo 28 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) era stato disciplinato il “secondo” bonus affitti.

    Beneficiari della nuova agevolazione risultavano essere i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione; i quali non avessero maturato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

    Tra i soggetti beneficiari, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2020, si annoveravano i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori; oltre alle imprese agricole, sia che determinassero il reddito su base catastale, sia che producessero reddito d’impresa.

    Il credito di imposta riconosciuto era pari al 60% del canone versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ai mesi di marzo, aprile e maggio u.s..

    In tale contesto il web arriva in soccorso degli imprenditori; con modalità diverse.

    Per quanto riguarda gli imprenditori “in veste di conduttori”.

    Con particolare attenzione alle ipotesi di rimodulazione dei canoni di affitto, si segnala che è stata prevista una nuova possibilità per i contraenti di registrare la sopravvenuta pattuizione; ciò grazie alla predisposizione telematica del Modello R.L.I. da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Il modulo relativo alla “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione ed affitti immobili”, già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato ideato proprio al fine di snellire l’iter da seguire per il deposito delle dichiarazioni di variazione del canone di locazione.

    Nel caso di una dichiarazione avente ad oggetto la diminuzione del canone di locazione, la predetta non sconterà il versamento dell’imposta di registro; che, invece, sarà dovuta in caso di dichiarazione in aumento (importo che sarà automaticamente calcolato dal sistema) ed assolta – volendo – tramite una contestuale richiesta di addebito del dovuto direttamente sul conto corrente del dichiarante.

    Il web, inoltre, si è rivelato in talune occasioni un utile supporto per l’imprenditoria; ciò grazie all’operatività dei numerosi shops online (potenziati o creati ex novo durante il periodo emergenziale).

    Questi ultimi, tra i vari aspetti, risulterebbero essere più funzionali per gli imprenditori; in quanto privi dei costi relativi all’affitto, al personale ed alla gestione (propri, invece, dei negozi fisici).

    Da un punto di vista squisitamente tributario, le vendite online transfrontaliere sono state oggetto di una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di IVA.

    Tale Giudice (interpellato circa la corretta applicazione della normativa sul recupero dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, da dichiararsi competente), ha avuto modo di sancire che in caso di vendita online transfrontaliera (cd. “vendite a distanza”), ex art. 33 della Direttiva 2006/112/CE, le somme dovute a titolo di imposta sono da versarsi nello Stato di destinazione dei beni solo quando il trasporto della merce è effettuato dal fornitore o da soggetti che operano in suo conto. Ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 32 della Direttiva 2006/112/CE, la quale sancisce che la tassazione debba essere applicata dall’Amministrazione finanziaria del paese di origine.

    Il ruolo del fornitore (e dunque la debenza dell’imposta nello Stato di origine) è desumibile a seconda:

    – della struttura del sito web del fornitore (in che lingua si presenta);

    – della presenza al suo interno di contratti relativi alla spedizione e/o trasporto delle merci;

    – del soggetto sul quale grava il rischio connesso alla spedizione e/o cessione dei beni;

    – delle modalità di pagamento offerte (ovvero se le operazioni di cessione e trasporto risultino essere oggetto di un’unica transazione).

    E’ doveroso precisare che, ad oggi, la normativa prevede che il luogo della tassazione venga individuato in quello proprio della consegna (ciò anche in funzione del soggetto che si occupa del trasporto); ma, a partire dal 1 gennaio 2021, grazie alla Direttiva UE 2017/2455, dette condizioni saranno meglio esplicitate (ed applicate).

     

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

     

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