

Articolo pubblicato su Il Centro il 21 Gennaio 2025
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
Le risposte sono curate dall’Avvocato Davide TORCELLO
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La lettrice vorrebbe sapere se a lei e a suo marito sia consentito beneficiare dell’esenzione IMU per l’abitazione principale per due immobili differenti.
Come noto, la legge prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale (da non confondere con i benefici per la prima casa che riguardano IVA e l’Imposta di registro al momento dell’acquisto).
Affinché si possa usufruire di questa esenzione, è richiesta la sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile per cui si chiede di non pagare l’imposta.
In sostanza, è necessario che si viva nell’immobile e che vi si abbia la residenza risultante dai registri comunali; non essendo sufficiente il semplice domicilio.
In passato, si poteva beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’“IMU prima casa” esclusivamente in relazione a un solo immobile per nucleo familiare; con la conseguenza che moglie e marito, costituendo unico nucleo familiare, dovevano necessariamente decidere per quale immobile richiedere l’esenzione.
Tuttavia, recentemente, una serie di pronunce della Corte Costituzionale (prima) e della Corte Suprema di Cassazione (poi) hanno rimosso questa limitazione; aprendo alla possibilità per le coppie, sposate e non, di potere beneficiare dell’esenzione su due immobili diversi (purché i richiedenti risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nel rispettivo immobile per cui richiedono di non pagare l’imposta).
In conclusione, si può affermare che la dimora abituale e la residenza anagrafica consentono l’esenzione IMU per l’abitazione principale; a prescindere dalla dimora e dalla residenza dell’altro coniuge.
Ciò ferma restando l’impossibilità di richiedere l’esenzione I.M.U. per gli immobili appartenenti alla categoria A/1 A/8 A/9.
Ai fini TA.RI, in via generale, non sono tassabili le zone non idonee a produrre rifiuti (come, ad esempio, gli immobili inagibili o privi di utenze). Inoltre, sempre esemplificando, non si è tenuti al pagamento della TA.RI anche per le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili; oppure, a determinate condizioni, si può godere di riduzioni della tassa in riferimento ad aree operative all’interno delle quali vengano prodotti rifiuti smaltiti da ditte terze.
La normativa applicabile e i regolamenti comunali impongono all’impresa che voglia richiedere l’esenzione / la riduzione l’obbligo di individuare formalmente le zone interessate al momento di presentazione della relativa denuncia al Comune.
Ove la società contribuente, per varie ragioni, abbia omesso di indicare nella denuncia TA.RI le aree soggette ad esenzione / riduzione; pagando, tuttavia, dopo avere tenuto in considerazione la superficie imponibile al netto delle aree esenti /ridotte (seppur non indicate), ragionevolmente sarà oggetto di accertamento da parte del Comune.
Nulla è però perduto.
Esiste, infatti, un orientamento giurisprudenziale di merito secondo il quale, in alcuni casi, è possibile “superare” l’omessa indicazione formale; se, dopo avere impugnato l’avviso di accertamento del Comune, venga dimostrata nel processo tributario l’effettività delle condizioni del beneficio.
Per alcuni Giudici tributari, infatti, a talune condizioni non è legittimo il disconoscimento dell’esenzione / della riduzione a fronte della mancata comunicazione dell’area non tassabile / tassabile in misura ridotta da parte dell’impresa al Comune; poiché un’interpretazione giurisprudenziale che non consentisse in qualche modo (seppur nell’ambito del processo) la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito in danno della contribuente.
Avv. Davide TORCELLO
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