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Newsletter n. 10 / Luglio 2023
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Il caso riguardava un condominio che aveva impugnato un provvedimento di annullamento della comunicazione per opzione, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020; notificato dall’Agenzia delle Entrate di Trieste.
Tale condominio aveva eseguito i lavori per la riduzione del rischio sismico sull’immobile condominiale, raggiungendo la percentuale di avanzamento lavori richiesta dalla nota normativa. La prima comunicazione dell’opzione, una volta inviata all’Agenzia delle Entrate, era stata regolarmente accettata.
Con l’avanzamento dei lavori, il condominio aveva provveduto ad inviare una seconda comunicazione all’Agenzia delle Entrate; e, in tale occasione, tale Ufficio aveva comunicato di avere sospeso tale pratica, ai fini di verificarne la regolarità ed il rispetto della normativa del caso, salvo poi procedere al relativo annullamento.
L’Amministrazione citata aveva precisato che la motivazione dell’annullamento di tale comunicazione risiedeva nella circostanza che l’intestazione dell’immobile a persone fisiche fosse un “modo fittizio” per fruire del bonus; in realtà, non spettante all’impresa appaltatrice. Quest’ultima, una s.r.l., avrebbe provveduto a far acquistare l’immobile a soggetti familiari dei soci; i quali avrebbero costituito il condominio ed affidato i lavori per gli interventi alla medesima società, in questo modo potendo beneficare del cd. “Superbonus 110%”.
Giungendo alla vicenda processuale che ci occupa, l’Amministrazione Finanziaria eccepiva dunque il difetto di giurisdizione in capo al Giudice tributario; ciò in quanto l’atto impugnato non era presente tra quelli indicati nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1922.
Precisava poi, nel merito, che nell’ambito degli interventi riferibili al Superbonus (di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020) il Legislatore, in presenza della possibile opzione per la cessione e/o sconto della detrazione (di cui al successivo art. 121) aveva introdotto una normativa destinata a rafforzare i controlli preventivi; con il novellato art. 122 – bis del medesimo D.L. n. 34/2020.
Il condominio eccepiva, invece, che tale detrazione doveva risultare fruibile anche da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa; poiché tale possibilità risultava riservata all’ipotesi in cui i detti soggetti fossero qualificabili come condomini, alla stessa stregua delle persone fisiche.
Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, nell’accogliere nel merito le ragioni dell’Ufficio, i giudici aditi hanno affermato che sussiste la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria anche in ordine alla materia relativa al Superbonus 110%; nonostante la mancata previsione del provvedimento impugnato nelle fattispecie elencate nel citato art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. Hanno ribadito, dunque, che vi è stato un progressivo adeguamento del processo tributario al processo civile; con ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria (la quale deve sussistere in presenza di una controversia concernente uno specifico rapporto tributario, stante il fatto che il giudice tributario ha competenza esclusiva e generale per tutti i tributi e le tasse).
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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