“GARANZIA ITALIA” e “GARANZIA 100%”: Quali dubbi da parte degli imprenditori?

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     Newsletter Confindustria CH-PE n. 08 aprile 2020 a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.

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    A seguito dell’emanazione del cd. “Decreto liquidità” ed alla luce delle agevolazioni in esso contenute, SACE S.p.A. (deputata a garantire nei confronti del ceto bancario le imprese beneficiarie delle erogazioni) ha iniziato a definire le modalità concrete di accesso al credito; ciò nell’ottica dell’effettivo “sblocco” dei finanziamenti rientranti nella “Garanzia Italia”.

    Il “disciplinare” inviato agli Istituti di credito (frutto del celere lavoro svolto, durante la passata settimana, in stretta collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana) delinea, dunque, i contorni dell’iter da seguire per accedere ai fondi stanziati dal Governo.

    Nel corpo dello stesso si legge che il nuovo strumento si articolerà in quattro fasi.

    Il modello semplificato verrà avviato, tramite la presentazione della richiesta di finanziamento, all’Istituto di credito finanziatore prescelto da parte del richiedente. In seguito, detto Istituto inoltrerà a Sace S.p.A. la relativa richiesta di rilascio della garanzia; e, in caso di riscontro positivo da parte di quest’ultima, si avrà l’erogazione del finanziamento (assistito dalla garanzia dell’Ente, nonchè controgarantito dallo Stato).

    Le garanzie concesse potranno essere richieste sino al 31 dicembre p.v. e saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa; indipendentemente dalla forma societaria, dall’attività svolta e dalle dimensioni.

    E’ però richiesta la sussistenza di taluni requisiti specifici.

    Le imprese richiedenti dovranno avere sede in Italia; certificare di stare affrontando situazioni di difficoltà a seguito dell’epidemia; attestare di avere già fatto ricorso al Fondo centrale di garanzia sino alla totale capienza, nonché indirizzare i fondi ottenuti in favore degli stabilimenti insistenti sul territorio nazionale.

    Ogni impresa potrà richiedere anche plurimi finanziamenti; i quali, però, saranno cumulati tra loro sino alla concorrenza massima individuata nel 25% del fatturato dichiarato nel 2019 (oppure, nel doppio della spesa salariale annuale sostenuta in Italia); il tutto in forza delle risultanze di cui al bilancio (o ai dati certificati da parte della richiedente, qualora non si sia proceduto ad approvarlo).

    Il costo dell’operazione (che non potrà estendersi oltre la durata di sei anni) sarà rappresentato dal costo specifico del finanziamento (definito da ogni istituto finanziatore), cui sommare quello della garanzia; il tutto in misura inferiore al costo che sarebbe stato normalmente richiesto dagli eroganti, a fronte delle medesime operazioni in assenza delle odierne “garanzie pubbliche”.

    Diverso, invece, è il panorama che si staglia innanzi agli imprenditori che decideranno di accedere ai benefici riservati al Fondo di garanzia; relativo all’erogazione dei prestiti sino a 25 mila euro e con garanzia accordata al 100%.

    La concessione dei cd. “mini prestiti” – ai quali si potrà accedere sempre previa presentazione del modulo agli intermediari finanziari prescelti; i quali, a loro volta, dovranno poi richiedere la nota “garanzia pubblica” – risulta essere sottoposta al potere di istruttoria a questi ultimi riconosciuto.

    Difatti, in tali ipotesi, la concessione del credito non risulta essere automatica; ciò in quanto gli Istituti bancari non sono vincolati alla concessione del beneficio.

    Anche per tale ipotesi di credito, in ogni modo, vengono previste specifiche tempistiche; posto che la durata del finanziamento non potrà eccedere i sei anni.

    Il tasso massimo applicabile sarà parametrato ai valori del cd. “Rendistato”, oltre ad uno spread dello 0,2%.

    Si attendono, naturalmente, nuovi sviluppi in proposito; nonché ulteriori specifiche finalizzate all’effettiva efficacia degli strumenti predisposti a sostegno delle imprese nazionali.

    L’attenzione, quindi, è decisamente alta; ciò anche a seguito delle doglianze sollevate, nei giorni scorsi, dalle Associazioni di categoria e, in special modo, dall’ANCE.

    L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, infatti, nel commentare il cd. “Decreto Liquidità” ha sollevato il (giusto) dubbio circa le informazioni in possesso delle banche, nell’ottica dell’accesso alle garanzie di cui si ragiona.

    La preoccupazione dell’ANCE è che, in relazione all’erogazione delle somme richieste dalle imprese, possano riscontrarsi dei rallentamenti; questo a causa della carenza di informazioni in possesso degli Istituti di credito.

    Tali rallentamenti potrebbero finire con l’intaccare, infatti, la concreta operatività delle imprese; con effetti particolarmente deleteri in danno di quelle impegnate nella costruzione delle opere, sia a livello locale che nazionale.

    Si aggiunga, inoltre, che taluni (fondati) dubbi sorgono anche in relazione alla capacità di ricezione delle richieste da parte dei portali informatici predisposti.

    Sebbene per il Fondo di garanzia delle P.M.I. vi sia una piattaforma pronta a ricevere le domande, quella predisposta per Sace S.p.A. non risulta ancora visibile.

    Ciò ha fatto temere, ad alcuni, il rischio di un “collasso del sistema” analogo a quello che ha interessato, qualche settimana addietro, l’INPS.

    “Liquidità” e “celerità” sembrano essere, oggi come oggi, le preoccupazioni più impellenti; costantemente al centro dell’attenzione degli imprenditori.

    Non ci resta, pertanto, che attendere la sopravvenienza di ulteriori novità in proposito; le quali potrebbero essere portate da un nuovo decreto, la cui emanazione è attesa per fine Aprile.

    Dott.ssa Ida Salerno                Avv. Davide Torcello

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