Articolo pubblicato su Il Centro del 28 Aprile 2021, pagina “Abruzzo Economia”, a cura dello Studio Legale Tributario Torcello.
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Il cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 22 marzo 2021) ha disposto in favore dei Comuni, fino al 30 giugno 2021, la proroga ai fini dell’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla TARI (nonché della tariffa corrispettiva).
Gli Enti locali potranno beneficiare di un tempo maggiore anche per adeguarsi alle modifiche normative introdotte, già a partire dallo scorso anno, in materia di rifiuti ed ambiente.
In relazione all’attuazione della normativa eurounitaria in tema di rifiuti ed imballaggi, la direttiva (UE) n. 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 maggio 2018 è stata a suo tempo recepita dal D. Lgs. n. 116/2020. Quest’ultimo ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (altresì noto come “Testo Unico Ambiente” o “Codice dell’Ambiente”).
A tali modifiche, però, non sempre è seguito un effettivo coordinamento con la normativa di settore; così come accaduto per la disciplina vigente in ambito TARI.
Tali problematiche, infatti, sono state rilevate dall’iFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione Anci); il quale, nella nota del 18 gennaio 2021, ha auspicato l’introduzione di chiarimenti in merito all’applicazione concreta delle novità normative.
È poi intervenuta la circolare n. 25359 del 12 aprile 2021, emanata dal Ministero della Transizione ecologica; firmata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In sintesi, le linee direttive dell’intervento normativo agiscono, sostanzialmente, su due aspetti:
Per ciò che concerne il primo aspetto, il nuovo assetto normativo prevede la distinzione fra “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”; così eliminando, in capo ai Comuni, la facoltà di procedere all’“assimilazione”, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani (fin troppo spesso sfruttata, in passato, al fine di percepire il relativo gettito da parte delle imprese contribuenti).
La nuova formulazione dell’art. 183 del cd. TUA, al c. 1 lettera b-ter), elenca tassativamente ciò che rientra nella categoria dei “rifiuti urbani”; così inglobando anche i rifiuti provenienti da fonti simili (per natura e composizione) a quelli domestici e prodotti dalle attività indicate nell’allegato L – quinquies al predetto TUA.
In sostanza, tale assimilazione (in precedenza effettuata discrezionalmente dai Comuni) viene compiuta, oggi, direttamente a livello normativo.
Il secondo aspetto concerne la facoltà, espressamente riconosciuta in capo alle imprese, di affidare la raccolta e lo smaltimento dei propri rifiuti urbani ad operatori privati; fuoriuscendo, così, dalla logica del ricorso al relativo servizio pubblico, prestato invece dalle Amministrazioni comunali.
In tale ipotesi, l’impresa beneficia di uno “sconto” parziale sul prelievo TARI, con esenzione della sola “quota variabile” (determinata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti); rimanendo dovuta, di contro, la cd. “quota fissa”.
Ciò a condizione che venga comunicata al Comune entro il 31 maggio 2021, almeno per questa annualità, la scelta di affidarsi ad un operatore privato per il recupero dei rifiuti; il quale, successivamente, dovrà rilasciare la relativa attestazione circa l’espletamento del servizio di recupero.
Queste tempistiche mal si conciliano con le esigenze degli Enti comunali, per i quali è previsto il 30 giugno 2021 come termine ultimo per l’approvazione delle tariffe.
In un mese, dunque, i Comuni dovranno determinare l’entità delle tariffe; con difficoltà di prevedere, concretamente, il minor gettito determinato dalle esenzioni (delle quali beneficeranno, come accennato, quei contribuenti che sceglieranno di avvalersi di operatori privati).
Con particolare riferimento alle imprese industriali ed artigianali, è stata poi prevista un’esenzione totale (riguardante sia la “quota fissa” che quella “variabile”); in quanto attività produttive di rifiuti urbani e speciali.
L’esonero coinvolgerà le aree destinate alla lavorazione ed alla produzione dei rifiuti industriali; alle quali vengono assimilati anche i magazzini di materie prime e di prodotti finiti (a prescindere dal fatto che tali zone siano connesse alle aree di formazione dei rifiuti speciali).
Ciò ad esclusione delle superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, mense, locali funzionalmente connessi alle stesse aree); per le quali rimane dovuta la TARI (a meno che, anche in questo caso, non si scelga di esternalizzare il servizio nei modi e nei tempi sopra illustrati).
A completamento di tale panoramica, è bene fornire un’ultima nota a margine.
Negli scorsi giorni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 8405 del 25 marzo 2021), in relazione ad una fattispecie concernente la TARI, hanno confermato la prescrizione quinquennale delle entrate locali; stante la loro natura di “prestazioni periodiche”. Il decorso del termine quinquennale (purché in assenza dell’esperimento di azioni esecutive, di azioni cautelari e di richieste formali di pagamento) precluderà al Comune di richiedere al contribuente il pagamento delle imposte locali.
Avv. Giovanna BRATTI
eAvv. Davide TORCELLO
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