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Newsletter n. 13 / Settembre 2024
a cura dello Studio Legale Tributario Torcello
in collaborazione con Confindustria ABRUZZO – Chieti, Pescara e Teramo
Questa newsletter porta la firma dell’Avvocato Davide TORCELLO e dell’Avvocato Irene GRAZIOSI.
Secondo la Suprema Corte, in caso di omessa comunicazione all’Enea nei suddetti termini, la disposizione in esame non permetterebbe di comportare un’automatica decadenza dal beneficio fiscale.
Nel caso specifico un contribuente aveva subito la notifica di una cartella di pagamento, ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973, da parte dell’Agenzia delle Entrate; che pretendeva il recupero della detrazione da questo goduta in virtù dell’Ecobonus.
Tale soggetto, che aveva iniziato i lavori nell’anno 2008, li aveva terminati due anni dopo (nel 2010); per poi effettuare la nota comunicazione / invio dati all’Enea, relativa agli interventi effettuati, solamente nel 2014.
Da qui la pretesa avanzata da parte dell’Ufficio, con il successivo avvio della relativa lite tributaria.
Sull’obbligo di comunicazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori da parte del committente, è opportuno rammentarlo, si guarda a quanto previsto dalla legge n. 296/2006 (in particolare l’art. 1 cc. 344 – 349), e dal D.M. del 19.02.2007 (art. 4); senza che tuttavia si sia formata, nel tempo, un’interpretazione unitaria in proposito.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 34151/2022), infatti, aveva in un primo momento adottato una linea interpretativa “rigida”; abbracciando la teoria della decadenza dal beneficio della detrazione fiscale in questione, in caso di superamento del discusso termine per l’invio dei dati riferiti all’ultimazione dei lavori legati all’Ecobonus.
In seguito, è stata la stessa Corte Suprema a mutare il proprio intendimento (Cass. sent. n. 7657/2024); affermando che “l’omessa comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori per interventi agevolati di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) ha finalità essenzialmente statistiche di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, sicché la decadenza dalla relativa agevolazione per l’omessa o tardiva comunicazione non può farsi discendere, oltre che dalla normativa primaria e secondaria (che non la prevedono), neppure da un’interpretazione sistematica di queste”.
Con la pronuncia in esame, il Giudice di legittimità è intervenuto – ancora una volta – con l’intento di sciogliere i dubbi in proposito; sancendo che il mancato rispetto del termine dei 90 giorni per l’invio dei dati di fine lavori all’Enea non comporta la perdita della detrazione edilizia di cui si discute, da parte del beneficiario.
In conseguenza, la pretesa avanzata da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente, nel caso in esame, ha finito con il risultare ingiustificata.
Nell’ordinanza in esame la Suprema Corte, analizzando la normativa di riferimento sopra enunciata, ha quindi chiarito che coloro che intendono godere della detrazione devono trasmettere all’Enea i dati di tali lavori svolti; senza che, tuttavia, possa ritenersi esplicitamente prevista la censura della decadenza in caso di superamento del noto termine.
Nel dare ragione al contribuente coinvolto dalla vicenda, la Cassazione ha così chiarito che l’anzidetto termine avrebbe una mera natura statistica; ed ha concluso rigettando le pretese creditorie indebitamente avanzata da parte dell’A.E.
In attesa dell’eventuale sopravvenienza di altre pronunce sul tema, pertanto, questa risulta la posizione sulla quale si è attestata la più recente giurisprudenza di legittimità.
Avvocato Davide TORCELLO
Avvocato Irene GRAZIOSI
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